Aiuti “de minimis”: come gestire il plafond
Gentili clienti,
Molte agevolazioni, tra cui, a livello nazionale, il bando INAIL ISI, la decontribuzione Sud PMI e il bonus pubblicità, sono concesse in regime “de minimis”. Gli aiuti “de minimis” si riferiscono agli aiuti di Stato
di modesto importo, concessi ad imprese, che gli Stati membri dell’Unione non sono tenuti a notificare alla Commissione europea. L’entrata in vigore dei nuovi regolamenti ha portato importanti novità per le imprese, tra cui l’aumento del massimale degli aiuti “de minimis” concedibili.
Le imprese che intendono fare domanda di un aiuto “de minimis” devono pertanto verificare il proprio plafond “de minimis” disponibile. Due i possibili i possibili scenari che si possono presentare.
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizione, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale prescritto, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
Nel caso in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve
essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di
capitale investito. Valutazioni caso per caso devono essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che configurato come operazione di acquisizione determina il trasferimento del
“de minimis” in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione se l’aiuto “de minimis” era imputato al ramo d’azienda trasferito.
Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come un a operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto “de minimis” imputato al
ramo ceduto.
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 2792 del 2021, ha chiarito che qualora un’impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto “de minimis” che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porti al
superamento del massimale previsto dai regolamenti UE, l’amministrazioe concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per
la rinuncia a precedenti aiuti già utilizzati, al fine di non superare tale massimale.