ASPAL: indicazioni L.68/99
Gentile cliente,
con la presente comunichiamo che Il Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” del 17/03/2020, modificato dal Decreto Legge 34/2020 “Rilancia Italia” del 19/05/2020, ha previsto la sospensione per quattro mesi, dalla sua entrata in vigore, degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della Legge 68/99, articolo che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie.
Gli obblighi di assunzione Legge 68/99 sono pertanto sospesi fino al 16 Luglio 2020.
L'ASPAL, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 40 del decreto-legge n. 18/2020 del 17/03/2020, così come modificato dall’art. 76 del Decreto Legge 34/2020, ha sospeso, per quattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l'avvio dei procedimenti di preselezione e di avviamento a selezione. Le aziende che abbiano fatto richiesta di tali procedimenti, o abbiano tali procedimenti in corso, saranno considerate ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure o il completamento delle stesse al termine del periodo indicato.
Ai sensi della determina dirigenziale N. 773/ASPAL del 09/06/2020 i termini previsti nei programmi di assunzione delle Convenzioni stipulate ai sensi dell’Articolo 11 della Legge 68/1999 con ASPAL, sono differiti di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge numero 18 del 17/3/2020. Tale differimento è applicato anche alle nuove convenzioni ex art 11, stipulate dall’entrata in vigore del Decreto-legge stabilendo che i termini di durata e le relative scadenze dei programmi assunzionali siano calcolati a decorrere dal 17/07/2020, sempre che l’azienda non richieda tempi inferiori rispetto a quelli derivanti dal differimento.