Assenza ingiustificata del lavoratore: spetta ancora la NASpI?
Gentile Cliente,
Il disegno di legge in materia di Lavoro, per porre rimedio alla criticità derivante dalla scelta di un lavoratore di non presentarsi più al lavoro senza tuttavia rendere le dimissioni telematiche, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, in caso di assenza superiore a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina relativa alla NASpI.
Di fronte all’inerzia del lavoratore, procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro attraverso un licenziamento per giusta causa, determina infatti, in buona sostanza, una ingiusta sottrazione di risorse all’azienda, tenuta al versamento del contributo NASpI, unicamente a vantaggio dei lavoratori che, avendo abbandonato il posto di lavoro, si trovano comunque in diritto di percepire la NASpI.
Per accedere all’indennità di disoccupazione, presupposto inderogabile è che il lavoratore deve perdere involontariamente il lavoro, al netto di alcune fattispecie al ricorrere delle quali è ammessa la tutela anche in caso di dimissioni (per giusta causa o durante la gravidanza e il primo anno di vita del bambino, con convalida presso ITL).
Proprio da queste premesse trae fondamento la nuova regolamentazione contenuta nel disegno di legge in materia di lavoro, ora all’esame del Parlamento.
Uno sguardo alla giurisprudenza:
Consultando le pronunce che nel tempo si sono succedute appare evidente che il giudice, nel pronunciarsi, ha ragionevolmente tenuto in considerazione la posizione datoriale. In particolare, è possibile individuare due classificazioni di giudizio rilevanti:
- è stata giudicata corretta la condotta del datore di lavoro che, costretto a licenziare il proprio lavoratore subordinato dopo un lungo periodo di assenza, e dovendo comunque provvedere al versamento all’INPS del ticket di licenziamento, al momento di liquidare il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, trattenne da tale spettanza l’equivalente importo versato all’INPS come ticket di licenziamento.
- è stata emessa pronuncia favorevole al datore di lavoro rispetto al caso di una dipendente assentatasi dal lavoro per un lungo periodo fino a che il datore di lavoro non ha effettuato il licenziamento, unicamente con invio del modello Unilav e indicando come motivazione proprio le dimissioni per fatti concludenti, non consentendole pertanto di accedere alla NASpI.
Abbandono del posto di lavoro: quali soluzioni?
Ad oggi, i datori di lavoro si trovano nella condizione di poter unicamente contestare al dipendente l’abbandono del posto di lavoro, continuando però ad elaborare il LUL e indicando in registro presenze il giustificativo “assenza ingiustificata”, così da sottrarsi all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sul minimale contributivo.
In alternativa, nel caso in cui il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto che il lavoratore stia svolgendo una nuova attività di lavoro dipendente o autonoma, tale circostanza può essere segnalata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro: il risultato dell’attività ispettiva potrebbe in tal modo sostenere lo stato di “incolpevolezza” dell’azienda in attesa di dimissioni.