Assunzione di colf e badanti: il nuovo sgravio contributivo introdotto dal PNRR
Gentile Cliente,
Tra le varie misure contenute nel decreto PNRR (D.L. n. 19 del 2024) è stato introdotto lo sgravio totale dai contributi previdenziali per l’assunzione di collaboratori domestici con mansioni di cura alla persona.
Vediamo insieme di cosa si tratta ed i requisiti necessari per poterne godere.
Sono agevolate a partire dal 2024 le prestazioni di lavoro consistenti nella cura e nell’assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti.
Lo sgravio spetta in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, titolari dell’indennità di accompagnamento.
Per poter godere dell’esonero, dunque, il datore di lavoro destinatario della prestazione deve:
- avere almeno 80 anni di età;
- essere percettore di indennità di accompagnamento;
- possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
Il beneficio spetta per un periodo massimo pari a 24 mesi sul totale dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, entro il limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui. Il beneficio è da riparametrare e applicare su base trimestrale: 750 euro per ciascun trimestre, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le istruzioni applicative e contabili saranno dettate da interventi di prassi ancora da emanare.
La misura è prevista esclusivamente per le assunzioni stabili operate nel 2024 o nel 2025 ed ha una durata di 24 mesi.
Il beneficio, invece, non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini.
In presenza di vincoli di coniugio, parentela od affinità, lo sgravio spetta con riferimento alle attività di:
- assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
- assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
- assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
- prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
- prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
NOTA BENE: nel rispetto dei limiti temporali, l’esonero spetta fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate pari a:
- 10 milioni di euro per l'anno 2024;
- 39,9 milioni di euro per l'anno 2025;
- 58,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 27,9 milioni di euro per l'anno 2027;
- 0,6 milioni di euro per l'anno 2028.