Aumento di livello o superminimo assorbibile: cosa conviene di più?
Gentile Cliente,
Durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato può sorgere l’esigenza di riconoscere al dipendente un importo maggiore rispetto all’importo lordo inizialmente spettante sulla base delle condizioni contrattuali designate.
Questo è possibie: aumentando il livello l’inquadramento assegnato al lavoratore in fase di assunzione oppure introducendo una ulteriore voce retributiva denominata ”superminimo”, che può essere assorbibile o non assorbibile a seconda di quanto previsto nel contratto collettivo o individuale.
Questa seconda possibilità, specialmente in presenza di esigenze organizzative a carattere temporaneo, presenta profili di convenienza per l’azienda in termini di costo del lavoro.
Tra gli elementi della retribuzione prevista per la prestazione di lavoro subordinato, il superminimo in busta paga si qualifica come un importo supplementare rispetto agli elementi di paga previsti dal contratto collettivo applicato in azienda.
Il superminimo può essere riconosciuto da qualsiasi datore di lavoro e si applica a tutti i lavoratori subordinati.
Il superminimo può essere individuale o collettivo. Nel primo caso esso è frutto della libera contrattazione tra azienda e dipendente e può dunque essere individuato ad personam in relazione al livello delle competenze tecnico - professionali; all’esperienza maturata (etc.)
Attenzione: l’indicazione in busta paga di un superminimo senza un accordo che ne disciplini la sua introduzione lo rende non assorbibile con onere della prova a carico del datore di lavoro.
Ragion per cui, nel documento da cui deriva l’attribuzione del superminimo deve essere specificato se l’importo previsto sia o meno assorbibile da eventuali aumenti della retribuzione a seguito di: aumenti di livello di inquadramento; incremento della retribuzione a parità di livello, ad esempio per rinnovo CCNL; scatti di anzianità;
Le somme riconosciute a titolo di superminimo sono a tutti gli effetti soggette a trattenute per contributi INPS e imposizione fiscale, al pari degli altri elementi della retribuzione, e concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
Il superminimo inoltre è computabile per la determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.
Proponiamo un esempio a titolo esemplificativo:
Operaio in forza ad un’azienda che opera nel settore industria CCNL Legno e Arredamento, inquadrato al livello AS2
Retribuzione mensile: 2.084,81 euro
Il datore di lavoro, per ragioni organizzative e/o sostitutive, assegna al dipendente alcune mansioni ulteriori e di maggiore responsabilità rispetto a quelle previste nel contratto di assunzione e per questa ragione, volendo riconoscere un adeguamento retributivo al lavoratore, può scegliere tra:
- riconoscergli un aumento di livello passando ad AS3; in questo caso la nuova retribuzione mensile è pari a 2.170,97
- stabilire un superminimo individuale assorbibile di importo pari alla differenza di livello: in 86,16 euro.
Una volta venute meno le esigenze organizzative, il superminimo può essere assorbito da ulteriori aggiornamenti delle tabelle retributive o dagli scatti di anzianità, mentre invece il livello superiore riconosciuto non può essere ricondotto a quello precedentemente individuato.
L’opzione per il riconoscimento del superminimo assorbibile consente al datore di lavoro di risparmiare il 6% del costo mensile del lavoro.