AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO: COSA PREVEDE LA “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” DEL DECRETO BOLLETTE
Gentili clienti,
Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024)?
A partire dal 1° gennaio 2025, il calcolo del compenso in natura (fringe benefit) derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale si baserà non più sulle emissioni di CO2, ma sul tipo di alimentazione del veicolo.
Nuovo sistema di tassazione (dal 1° gennaio 2025)
Si mantiene la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, moltiplicata per il costo chilometrico ACI. La % di tassazione varia in base all’alimentazione:
Tipo di veicolo : % tassazione
Elettrici: 10%
Plug-in ibridi : 20%
Altri veicoli (termici) : 50%
Condizioni per applicare il nuovo regime:
- Ordine del veicolo: dal 1° gennaio 2025
- Immatricolazione: dopo il 1° gennaio 2025
- Assegnazione: dal 1° gennaio 2025
Clausola di salvaguardia – Emendamento al Decreto Bollette (D.L. 19/2025)
La nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2025 va a “premiare” i veicoli elettrici e ibridi, penalizzando i veicoli con motore “tradizionale” termico per i quali, indipendentemente dalla classe di emissione CO2, la tassazione salirà per tutti al 50%
Per espressa previsione di legge le nuove % si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni collegate ai veicoli:
- ordinati nel 2025;
- immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
- concessi in uso dal 1° gennaio 2025.
A parere di chi scrive, e in attesa di eventuali chiarimenti, in via residuale, post emendamento approvato, tale sistema troverebbe applicazione anche alle autovetture ordinate nel 2024 e concesse al lavoratore ad uso promiscuo dal 1° luglio 2025.
L’emendamento approvato infatti sembrerebbe “salvare” dalla nuova disciplina solo i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024)?
A partire dal 1° gennaio 2025, il calcolo del compenso in natura (fringe benefit) derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale si baserà non più sulle emissioni di CO2, ma sul tipo di alimentazione del veicolo.
Nuovo sistema di tassazione (dal 1° gennaio 2025)
Si mantiene la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, moltiplicata per il costo chilometrico ACI. La % di tassazione varia in base all’alimentazione:
Tipo di veicolo % tassazione
Elettrici: 10%
Plug-in ibridi : 20%
Altri veicoli (termici) : 50%
Condizioni per applicare il nuovo regime:
- Ordine del veicolo: dal 1° gennaio 2025
- Immatricolazione: dopo il 1° gennaio 2025
- Assegnazione: dal 1° gennaio 2025
Clausola di salvaguardia – Emendamento al Decreto Bollette (D.L. 19/2025)
La nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2025 va a “premiare” i veicoli elettrici e ibridi, penalizzando i veicoli con motore “tradizionale” termico per i quali, indipendentemente dalla classe di emissione CO2, la tassazione salirà per tutti al 50%
Per espressa previsione di legge le nuove % si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni collegate ai veicoli:
- ordinati nel 2025;
- immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
- concessi in uso dal 1° gennaio 2025.
A parere di chi scrive, e in attesa di eventuali chiarimenti, in via residuale, post emendamento approvato, tale sistema troverebbe applicazione anche alle autovetture ordinate nel 2024 e concesse al lavoratore ad uso promiscuo dal 1° luglio 2025.
L’emendamento approvato infatti sembrerebbe “salvare” dalla nuova disciplina solo i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
SINTESI:
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Data ordine veicolo |
Data assegnazione veicolo |
Modalità di valorizzazione |
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Entro 31 dicembre 2024 |
Entro 31 dicembre 2024 |
Classe CO2 Regole al 31 dicembre 2024 |
|
Entro 31 dicembre 2024 |
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 |
Classe CO2 Regole al 31 dicembre 2024 |
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Dal 1° gennaio 2025 |
Dal 1° gennaio 2025 |
Alimentazione Regole da 1° gennaio 2025 |
Altri aspetti importanti:
- Il fringe benefit va indicato in busta paga ed è soggetto a IRPEF e contributi.
- Il calcolo è forfettario, indipendente dai km effettivamente percorsi.
- Se l’auto è assegnata per meno di un anno, serve il ragguaglio annuale.