Auto aziendali ad uso promiscuo: dalle novità sulla tassazione per il 2025 alle regole per la gestione
Gentile Cliente,
Tra i principali benefit che costituiscono il pacchetto retributivo dei lavoratori, l’autovettura ad uso promiscuo rappresenta uno dei principali.
Direttamente collegati all’uso dell’auto ci sono alcuni aspetti fondamentali che le aziende devono considerare e regolamentare: le regole di utilizzo dell’autovettura, l’eventuale concorso spese da parte del lavoratore, la gestione delle contravvenzioni stradali e la gestione dell’auto in caso di sospensione dell’attività lavorativa per malattia, infortunio e maternità.
Vediamo di seguito in che modo la normativa vigente disciplini questi aspetti:
Assegnazione dell’auto: i vari tipi di godimento
La concessione dell'autovettura aziendale può essere effettuata per:
- Motivazioni esclusivamente aziendali: Il lavoratore può utilizzare l’autovettura solo nell’ambito della sua attività lavorativa
- Motivazioni esclusivamente personali del lavoratore: La vettura è concessa al lavoratore affinché la utilizzi esclusivamente per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia
- Motivazioni promiscue, aziendali e non: La vettura è assegnata al lavoratore affinché la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia.
Nell’ipotesi di auto per ragioni esclusivamente aziendali si tratta sostanzialmente di uno strumento di lavoro; nelle ipotesi di ragioni esclusivamente personali e per ragioni promiscue si tratta di un'erogazione retributiva in natura che si aggiunge, per l'intero suo valore (o se si tratta di concessione per ragioni promiscue solo in parte), alla retribuzione in denaro.
Vediamo ora gli aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore, relativi all’autovettura ad uso promiscuo:
L’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.
Per quanto riguarda le percentuali, il TUIR prevede quanto segue:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Il disegno di legge di Bilancio 2025 presenta novità rilevanti in tema di imponibilità dell’autovettura ad uso promiscuo.
In particolare, si interviene in modifica all'art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR andando a stabilire che per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, co. 1, lett. a), c) e m) del Codice della Strada, le motociclette e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe è calcolato in percentuale sull’importo sempre corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell'ACI, escludendo gli importi eventualmente detratti dal dipendente, ma nelle seguenti misure:
- al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- al 50% per i veicoli con altre alimentazioni.
In tema di autovetture ad uso promiscuo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con le circ. n. 326/97 e 1/2007 ha chiarito che il benefit è calcolato:
- in modo forfettario: si prescinde quindi dalla reale percorrenza chilometrica;
- sulla base delle spese non effettivamente sostenute dall’impresa e dalle spese incluse nei costi ACI eventualmente riaddebitate al dipendente (per es. le spese per il carburante);
- su base annua: in caso di assegnazione per un periodo inferiore all’anno, è necessario pertanto effettuare il ragguaglio.
Si ricorda che il valore dell’autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine del limite di esenzione generale di 258,23 euro annui previsti dal TUIR per l’insieme dei beni e servizi riconosciuti/concessi al lavoratore, elevato fino al 31 dicembre 2024 a 1.000 euro ovvero a 2.000 euro annui ma limitatamente per i lavoratori con figli a carico.
Come regolamentare l’assegnazione dell’auto?
L’assegnazione del fringe benefit avviene in forma scritta, utilizzando quelle che sono le formule contrattuali collegate alla modalità di concessione (concessione, uso, comodato, ecc).
Nel caso dell’autovettura, l’accordo deve necessariamente contenere alcune clausole particolari quali:
- riaddebito parziale o totale del costo al lavoratore per utilizzo personale;
- gestione degli eventuali optional richiesti dal lavoratore;
- la gestione delle contravvenzioni;
- gestione dell’autovettura in caso di assenze del lavoratore.
Riaddebito parziale o totale del costo auto per utilizzo personale
Con riferimento alla possibilità di addebitare al lavoratore che utilizza l’auto un importo a titolo di concorso spese per l’uso privato è da tener presente che l’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR prevede che assume reddito “per gli autoveicoli……. concessi in uso promiscuo, si assume ……..l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico…., al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente”. Con la circolare ministeriale 11/E/2007 è stato precisato che: (a)“nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente”; (b)“i costi effettivamente sostenuti dall’impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato”; (c) “l’importo complessivamente deducibile dall’impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, “non può eccedere quello delle spese sostenute per l’autoveicolo dato in uso promiscuo”.
Il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto degli importi riaddebitati dal datore di lavoro che tratterrà l’importo in busta paga o incasserà direttamente l’importo, dietro presentazione della fattura, emessa entro il termine del periodo d’imposta.
È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n. 326/E/97 tali addebiti devono avvenire con fatturazione e che la fattura deve essere emessa e pagata dal dipendente entro la fine del periodo d’imposta.
Gestione degli eventuali optional richiesti dal lavoratore
Qualora l’assegnatario dell’autovettura concessa ad uso promiscuo richieda l’installazione di optional e accessori ulteriori rispetto alla previsione standard dell’auto o al di fuori della configurazione standard prevista da eventuale policy aziendale, nell’accordo individuale sarà possibile regolamentare su chi ricade il maggior costo sostenuto. Sarà infatti possibile prevedere che il maggior costo sia integralmente a carico del lavoratore, andando a precisare che la società quantificherà preventivamente l’ammontare del costo che dovrà essere accettato dal lavoratore per sottoscrizione. Una volta accettato il preventivo, la Società provvederà ad addebitare il valore della fattura del fornitore al lavoratore beneficiario stesso e a trattenere l’importo con le modalità e per gli importi che verranno concordati tra le Parti.
La gestione delle contravvenzioni
Nell’accordo individuale di concessione dell’autovettura sarà necessario andare a regolamentare chi è responsabile del pagamento delle sanzioni/contravvenzioni stradali, aggiornate secondo quanto previsto dal nuovo Codice della strada approvato il 20 novembre dal Senato.
In particolare, sarà necessario andare a specificare che i conducenti/assegnatari:
- sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada vigente;
- saranno tenuti al pagamento integrale delle eventuali sanzioni per la violazione e/o l’infrazione del Codice della Strada.
Inoltre, qualora le sanzioni comportino il pagamento di una somma, questa verrà pagata dal datore di lavoro che si rivarrà successivamente nei confronti del collaboratore trattenendo un importo di pari valore, maggiorato delle eventuali spese (postali, di notificazione, ecc.), sul primo cedolino paga utile.
Gestione dell’autovettura in caso di assenze del lavoratore
Nell’accordo sarà necessario andare a regolamentare la gestione dell’autovettura in caso di particolari assenze tutelate del lavoratore.
E’ consigliabile evidenziare che l’autovettura viene assegnata in funzione dello svolgimento di particolari mansioni che generalmente implichino spostamenti e trasferte per motivi di lavoro. Conseguentemente, qualora nello svolgimento delle attività lavorative dovessero verificarsi assenze dal lavoro che non consentano lo svolgimento delle mansioni contrattuali per le quali l’autovettura è stata assegnata (a titolo di esempio, congedo di maternità, congedo parentale, malattia o infortunio di durata superiore a un determinato periodo, aspettativa retribuita o non retribuita del lavoratore), l’utilizzo dell’autovettura potrà essere sospeso da parte del datore di lavoro senza che da tale sospensione sorga in capo al lavoratore assegnatario alcun diritto o pretesa di natura economica e/o risarcitoria.