Autorizzato dalla Ue l’incentivo per assunzione di percettori di Cigs
Il 1° giugno l'Unione europea ha autorizzato, con decisione SA.102966, l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, commi 243-247, della legge 234/2021, per i datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
Si tratta di un beneficio spettante alle aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero destinatari dell'ulteriore e aggiuntivo intervento di integrazione salariale straordinaria di durata massima pari a 12 mesi, non prorogabile, finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali dei lavoratori a rischio di esubero alla conclusione dell'intervento di Cigs per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale (articolo 21, comma 1, lettere A e B, del Dlgs 148/2015).
Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, all'azienda spetterà, per un massimo di 12 mesi, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di cassa integrazione che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, da utilizzare per ridurre l'importo dei contributi Inps a carico dell'azienda.
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo regolati dall’articolo 3 della legge 604/1966, o a licenziamenti collettivi in base alla legge 223/1991, nella medesima unità produttiva del lavoratore portatore della misura in trattazione.
Inoltre, qualora si procedesse nei 6 mesi successivi all'assunzione, al licenziamento del lavoratore agevolato o al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva, inquadrato con lo stesso livello e categoria legale, il contributo sarà revocato e l'importo già fruito sarà recuperato.
Tale revoca non preclude la possibilità, per altri datori di lavoro che procedessero successivamente all'assunzione a tempo indeterminato del medesimo lavoratore, di fruire della parte residua del contributo.
Il beneficio è inoltre riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa secondo l'articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 83/2012.
La scadenza dell'autorizzazione Ue al 30 giugno 2022 pare confermare anche il termine degli effetti del temporary framework alla medesima data.
Per utilizzare materialmente l'agevolazione occorrerà attendere le istruzioni operative dell'Inps.