Aziende senza dati per gestire i congedi all’80%
Gentile Cliente,
Il mese di congedo parentale indennizzato all’80% appare di difficile gestione per i datori di lavoro che non posseggono tutte le informazioni utili per poterlo serenamente riconoscere. Nonostante i numerosi chiarimenti e precisazioni fornite dall’Inps con la circolare 45/2023, permangono dubbi operativi per le aziende.
Dalle più recenti indicazioni amministrative emerge che, nonostante la misura introdotta dall’ultima legge di Bilancio sia in vigore dal 1° gennaio 2023, il conguaglio delle indennità anticipate dal datore potrà essere effettuato solo a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2023, che dovrebbe coincidere con gli eventi verificatisi dal 1° luglio. Infatti i nuovi codici evento e conguaglio da esporre in uniemens saranno utilizzabili solo da luglio.
Sorge quindi il dubbio sul come gestire i periodi pregressi da gennaio e giugno per quei dipendenti con dritto all’indennizzo all’80 per cento. Al riguardo, l’Inps si limita a rinviare a un prossimo provvedimento la definizione di modalità e tempi con cui i datori di lavoro dovranno fornire tali dati. Laddove un datore volesse riconoscere da subito l’indennità maggiorata anche per i periodi fino a giugno 2023, si troverebbe nell’impossibilità di recuperarla con l’Inps, nonché nel rischio di complicarsi la gestione amministrativa.
L’altro grande interrogativo che le aziende si pongono, preliminare rispetto alla gestione dei periodi pregressi, è come essere sicuri che il lavoratore abbia diritto all’indennità all’80 per cento. Nella circolare 45/2023 l’Inps ha chiarito che il congedo è fruibile in via esclusiva da un genitore o in modo ripartito tra i due (anche in contemporanea), purché ricada in uno dei tre mesi “non trasferibili” riservati a ciascuno di essi. Quello che conta è il criterio cronologico, in base al quale il genitore, che per primo richiede e fruisce del congedo, ha diritto all’80 per cento. Ma nella versione attuale della domanda, che non è stata oggetto di aggiornamento, il datore non rinviene elementi da cui è possibile desumere se il congedo è già stato riconosciuto da un precedente datore di lavoro o da quello dell’altro genitore.
Tali verifiche sembrerebbero essere esclusivamente riservate all’Inps, che attraverso il calendario giornaliero del flusso uniemens e l’indicazione del codice fiscale del figlio è in grado di ricostruire il mese già indennizzato all’80 per cento. Il datore di lavoro, che invece teme di riconoscere somme non spettanti da recuperare e rettificare con pesanti procedure di regolarizzazione contributiva, avrebbe bisogno di ulteriori indicazioni operative o di una domanda implementata dei dati necessari per la corretta gestione. Nelle more, l’azienda potrebbe farsi rilasciare dal/dalla dipendente un’autodichiarazione utile a raccogliere tutte le informazioni necessarie, fermo restando il diritto al recupero con l’Inps solo a partire dagli eventi di competenza di luglio 2023.