Bonus 150 euro a novembre: tutto quello che c’è da sapere
Gentile Cliente,
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito in l. n. 175/2022) è tutto pronto per l’erogazione del bonus 150 euro. Di seguito vengono riepilogate tutte le indicazioni relative all’indennità una tantum prevista per fronteggiare l’emergenza derivante dalla crisi energetica.
Indennità una tantum per lavoratori dipendenti
Viene previsto il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum, del valore di 150 euro, con la retribuzione erogata nelle competenze del mese di novembre 2022, a favore dei lavoratori dipendenti che risultano avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro e che non siano titolari di trattamenti di pensione o altre indennità. L’indennità è riconosciuta in via automatico, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazione pensionistica ovvero di altre indennità erogata dall’INPS. L’indennità una tantum viene riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS, spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia UniEmens. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPS, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per tali soggetti, non sussiste l’onere di rendere la predetta dichiarazione.
Sul tema si segnala che l’INPS dopo avere emanato le istruzioni operative con la circ. n. 116/2022, è intervenuta successivamente con il mess. n. 4159/2022 con il quale ha chiarito che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022. L’Istituto inoltre ricorda che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare l’autocertificazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, che spetta nella misura di 150 euro una volta sola.
La verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa. Infine, l’Istituto precisa che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
Indennità una tantum per i pensionati e altre categorie di soggetti
L’indennità, del valore di 150 euro e che viene riconosciuta d’ufficio da parte dell’INPS con il mese di novembre 2022, spetta a favore di soggetti residenti in Italia che siano:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- titolari di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.
Ai fini del computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Si precisa che l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile, viene corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito.
Qualora l’indennità dovesse essere erogata in eccedenza, entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali, è soggetta a notifica dell’indebito;
L’indennità in oggetto una tantum è riconosciuta anche a:
- lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum 200 euro che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 settembre 2022). L’erogazione avverrà nel mese di novembre 2022;
- percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di novembre 2022;
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 (18 maggio 2022), che sono iscritti alla Gestione separata.
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid-19 previste dall'art. 10 commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'art. 42 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti.
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla Gestione separata.
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata.
Le indennità di 150 euro:
- non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- non sono tra loro compatibili;
- possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L’indennità una tantum di 200 euro prevista per i lavoratori autonomi dall’art. 33 del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, con la legge n. 91/2022 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.