Bonus carburante da 200 euro, tassabile solo l’eccedenza
Bonus carburante da 200 euro, tassabile solo l’eccedenza
Con il DL 5/2023, il testo definitivo del bonus è stato riscritto ed esteso a tutto l'anno in luogo del primo trimestre 2023. Un’altra novità è che rispetto alla vecchia formulazione utilizzata lo scorso anno per lo stesso bonus, nella quale era presente uno stretto nesso con la soglia generale di non imponibilità dei fringe benefit (c.3 art.51 TUIR), il nuovo testo se ne discosta.
Se questo è vero, non dovrebbe soggiacere neppure all'ultimo periodo di tale comma, il quale prevede che se si supera la soglia, nel caso del bonus carburante, il beneficio è annullato totalmente.
Pertanto, nel caso in cui il valore dei benefit percepiti sia già superiore ai 258,23 euro, l’erogazione di 250 euro in buoni carburante non azzererebbe il bonus, restando imponibile soltanto l’eccedenza pari a 50 euro.
Nonostante permangano dei dubbi a riguardo, dovrebbero essere utilizzabili i chiarimenti forniti nella circolare 27/E/2022, per quanto compatibili. Dunque, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti può essere costituito da uno o più buoni, fino a complessivi 200 euro, anche se relativi alle ricariche dei veicoli elettrici.
Ricordiamo che l'ambito di applicazione riguarda solo i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non ricadono nella previsione di cui all'art.2 del d.lgs. 165/2001.
Beneficiari sono solo i titolari di lavoro dipendente e dunque sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Infine, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa in base all’articolo 95 del Tuir.