Bonus Donne Svantaggiate
Gentile cliente, a partire dal 16 maggio 2025 sarà possibile inoltrare all’INPS le domande telematiche utili ad ottenere l’autorizzazione per la fruizione del bonus donne, introdotto dal decreto coesione.
L’esonero in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiamo assumano a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, rientranti nelle categorie di donne svantaggiate, come verranno di seguito definite.
Riportiamo di seguito una scheda sintetica, contenente le caratteristiche del bonus in questione.
Incentivo previsto: Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ad esclusione di premi e contributi Inail
Importi previsti: massimo 650 euro su base mensile per ciascuna assunzione a tempo indeterminato
Categorie di beneficiari e periodo di applicazione:
- Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, ovunque residenti (territorio nazionale), assunte a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
- Donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), assunte a decorrere dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025. L’incentivo è richiedibile esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso all’avvio della procedura Inps.
- Donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, assunte a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Durata dell’incentivo:
- 24 mesi nel caso di donne ovunque residenti disoccupate da almeno 2 anni
- 24 mesi nel caso di donne residenti nelle regioni ZES, disoccupate dal almeno 6 mesi
- 12 mesi per le donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità.
Condizioni e Vincoli per la fruizione dell’incentivo:
- Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto
- Possesso del DURC e conformità con gli altri obblighi di legge previsti dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006
In aggiunta, esclusivamente all’incentivo richiesto dalle aziende operanti dell’area ZES:
- I datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva;
- I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
- L’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio)
Esclusioni:
- Rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
- Imprese in difficoltà
- Datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato
Cumulabilità ed incompatibilità:
- NON cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
- Compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023), prorogata fino al 2027
In allegato, la circolare INPS
Cordiali Saluti