Bonus Giovani – Under 35
Gentile cliente, a partire dal 16 maggio 2025 sarà possibile inoltrare all’INPS le domande telematiche utili ad ottenere l’autorizzazione per la fruizione del bonus giovani Under 35, introdotto dal decreto coesione.
L’esonero viene riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano effettuato/effettueranno assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale che al momento dell’assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato non sia mai stato occupato tempo indeterminato, e che non abbia compiuto il 35esimo anno di età*.
Riportiamo di seguito una scheda sintetica, contenente le caratteristiche del bonus in questione.
Incentivo previsto: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, ad esclusione di premi e contributi Inail.
Importi previsti:
- Massimo 500 euro si base mensile per ciascun lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato, ovunque residente (territorio nazionale)
- Massimo 650 euro su base mensile, per ciascun lavoratore operativo nelle sedi aziendali ubicate nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
L’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.
Categorie di beneficiari e periodo di applicazione:
- Lavoratori ovunque residenti (territorio nazionale), che rispettino i requisiti soggettivi* sopra indicati, assunti o trasformati a tempo indeterminato nel periodo dal 1° settembre 2024 e 31 dicembre 2025.
- Lavoratori impiegati presso sede operativa in una delle regioni area ZES, che rispettino i requisiti soggettivi* sopra indicati, assunti o trasformati a tempo indeterminato nel periodo dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025. L’incentivo è richiedibile esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso all’avvio della procedura Inps.
Durata dell’incentivo: 24 mesi per entrambe le categorie.
Condizioni e Vincoli per la fruizione dell’incentivo:
- Possesso del DURC e conformità con gli altri obblighi di legge previsti dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- Nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva
- I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
In aggiunta, esclusivamente all’incentivo richiesto dalle aziende operanti dell’area ZES:
- L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.
- L’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell’assunzione
- Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio)
Esclusioni:
- Rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
- Imprese in difficoltà (Regolamento UE n. 2014/651)
- Datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato
Cumulabilità ed incompatibilità:
- NON cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
- L’agevolazione richiesta per le aziende ubicate dell’aria ZES viene concessa in regime DeMinimis.
In allegato, la circolare INPS.
Cordiali Saluti