Bonus ZES: pubblicato in G.U. il decreto attuativo
Gentili clienti,
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2025 , il decreto che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto Coesione - c.d. Bonus ZES –
anche con riferimento alle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
L’esonero contributivo - c.d. Bonus ZES - è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal
1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare
fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
L’esonero spetta:
- con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi;
- altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente
dell'esonero medesimo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso
in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.
216/2023.
L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel
limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’art. 24, c. 7, del D.L. n. 60/2024, e nel rispetto delle procedure,
dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Ricordiamo che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo,
se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori di lavoro interessati e in possesso dei requisiti richiesti inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto
Istituto con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto di rispettiva
competenza.