Cassazione: superminimo non assorbibile se la retribuzione aumenta per il passaggio di livello
L'ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025 della Corte di cassazione ha stabilito che il superminimo individuale non può essere assorbito in caso di passaggio a un livello contrattuale superiore.
La Cassazione rileva tale assorbimento è previsto solo per futuri aumenti dei minimi tabellari stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), non per progressioni economiche derivanti da un cambio di livello.
In particolare, la Corte ha evidenziato che la progressione a un livello superiore rappresenta una diversa dinamica salariale, legata all'esercizio di mansioni più complesse e all'anzianità di servizio, e non un mero aumento dei minimi retributivi.
Pertanto, il superminimo pattuito individualmente resta integro e non viene assorbito in tali circostanze.