CCNL Commercio: quali causali si possono utilizzare nei contratti a termine
Gentili clienti,
Con il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 22 marzo 2024, le parti sociali hanno introdotto nuove causali giustificative per la stipula di contratti
a termine di durata superiore a 12 mesi.
In particolare, l’art. 71 bis richiama espressamente la delega riconosciuta alla contrattazione collettiva andando a definire le causali al verificarsi delle quali risulta possibile e legittima l’apposizione del termine
al contratto individuale di lavoro qualora dovesse superare i primi 12 mesi di acausalità. Il CCNL chiarisce, inoltre, che le causali devono essere dettagliate specificatamente nel contratto individuale.
Quali sono le causali stabilite dal contratto collettivo?
Quali regole occorre rispettare?
Il recente rinnovo del contratto collettivo commercio tra le tante novità introdotte ha individuato le causali utilizzabili nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato qualora lo stesso dovesse
andare oltre i 12 mesi di acausalità.
In sede di rinnovo, il contratto collettivo va a recepire le nuove causali introdotte dal D.L 48/2023 (decreto Lavoro),che ha modificato la disciplina delle causali, riportando al “centro” il ruolo e la funzione
della contrattazione collettiva, alla quale viene riconosciuta la possibilità di individuare quali situazioni e ipotesi legittimano l’apposizione del termine al contratto di lavoro oltre i 12 mesi.
Con il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 22 marzo 2024, le parti sociali hanno colto l’occasione per introdurre,nello specifico settore di
riferimento, nuove causali giustificative in caso di stipula di contratti di lavoro a termine di durata superiore ai 12 mesi.
Ruolo della contrattazione collettiva secondo il decreto Lavoro
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, il legislatore pone al centro il ruolo della contrattazione collettiva in merito alla possibilità di andare oltre i primi 12 mesi di a-causalità nell’ipotesi di contratto a
tempo determinato.
In particolare, la possibilità di superare i 12 mesi di a-causalità (limite che resta tale e che non viene modificato) viene ad oggi riconosciuta in primis alla contrattazione collettiva (anche aziendale) ovvero, in
mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, alle ragioni di carattere tecnico-organizzativo e produttivo individuate dalle parti ovvero datore di lavoro e lavoratore.
Ulteriore ragione/condizione è quella relativa ad esigenze di natura sostitutiva.
L’attuale formulazione dell’art. 19, co. 1,
D.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lett. a) nei contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o
produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Con particolare riferimento ai contratti collettivi, si ricorda che essi sono abilitati alla “tipicizzazione” delle causali; si tratta di quelli previsti espressamente dall’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, ovvero i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU.
Sul tema della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro, con la circ. n. 9/2023, ha chiarito che “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) - che richiama tutti i livelli della contrattazione collettiva –
le condizioni possono essere individuate dai contratti collettivi applicati in azienda, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015 in ordine alla qualificazione dei soggetti
stipulanti, in un’ottica di valorizzazione della contrattazione di prossimità.”.
Causali individuate dal nuovo CCNL Commercio
Con l’art. 71 bis, introdotto in sede di rinnovo, le Parti richiamano espressamente la delega riconosciuta alla contrattazione dall’art. 19, co. 1 lett. a), D.lgs. n. 81/2015, andando a definire le causali al
verificarsi delle quali risulta possibile e legittima l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro qualora questo dovesse superare i primi 12 mesi di a-causalità di cui all’art. 19, co. 11, D.lgs. n.
81/2014.
In particolare, viene prevista la possibilità di tipicizzare il contratto a termine per:
- saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
- fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi la fiera;
- festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
- riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
- terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
- digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o
nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;
- incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
Il CCNL ricorda che le causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di
un contratto (indipendentemente dalla durata).
Viene inoltre previsto che la contrattazione di secondo livello potrà:
a) individuare ulteriori causali;
b) concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati;
c) verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate a incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive;
d) individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra 7
giorni precedenti e 7 giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento.
Specificità delle causali previste
Si ritiene utile, con riferimento all’apposizione delle causali di “matrice” collettiva, evidenziare come l’art 71 del rinnovato CCNL, oltre ad elencare le causali, ha fornito un chiarimento fondamentale al fine
della legittimità del termine e della causale stessa.
In particolare, le Parti hanno voluto chiarire che le causali individuate dalla contrattazione collettiva devono essere “dettagliate specificatamente” nel contratto individuale a tempo determinato.
Dalla lettura della norma di natura collettiva emerge, pertanto, che nel contratto individuale non sarà sufficiente un richiamo generico alla causale collettiva, ma sarà onere delle parti specificare e
contestualizzare la causale in una sorta di operazione sartoriale.
A parere di chi scrive, la precisazione fornita dalle Parti risulta fondamentale anche e soprattutto al fine di evitare che un errato utilizzo e formulazione della specifica causale comporti la trasformazione del
rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sul tema della specificità della causale anche in presenza di una “copertura” da parte della contrattazione collettiva, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito in vigenza del
D.lgs. n. 368/2001 (e che a parere di chi scrive può essere contestualizzata anche ora), che:
- l’apposizione di un termine al contratto di lavoro impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo specifico “le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle
esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della
prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa” (Cassazione n. 22496/2019); - l’art. 1 del D.lgs. n. 368/2001 impone al datore di lavoro l'onere di indicare nel contratto in
modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel
corso del rapporto (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 6737/2023).
Operativamente, la causale individuata dalla contrattazione collettiva, che sarà riportata nel contratto individuale, dovrà essere specifica al fabbisogno, il quale dovrà essere reale e temporaneo.
Inoltre, la specificità della ragione giustificatrice del termine sussisterà quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentiranno di identificare e di rendere verificabile l’esigenza aziendale che
legittima la previsione della clausola (Cassazione n. 208/2015).