Cigo per caldo anche per gli iscritti al Fis e ai fondi di solidarietà
Gentili clienti,
Le temperature elevate che si riscontrano per l'eccezionale ondata di calore di questi giorni permettono il ricorso agli ammortizzatori sociali.
A ricordarlo è l'Inps che, con messaggio 2729/2023 del 20 luglio facendo seguito alla nota 5056/2023 del 13 luglio, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha operato una ricognizione in materia.L'intervento dell'integrazione salariale ordinaria nel caso della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, con causale "eventi meteo", è invocabile dal datore di lavoro quando il termometro supera i 35° centigradi.
Anche temperature inferiori possono tuttavia permettere l'accoglimento dell'istanza se percepite in misura superiore a quelle reali laddove, ad esempio, si registri un elevato grado di umidità. Gli uffici dell'istituto di previdenza dovranno quindi valutare la temperatura rilevata nei bollettini meteo - che non devono più essere allegati alla domanda (Inps, messaggio 1856/2017), fatto salvo l'obbligo della relazione tecnica – in combinazione con il grado di umidità.
Aspetti fondamentali per l'accoglimento della domanda sono costituiti dalla tipologia della lavorazione in atto, dalle modalità e dal luogo di svolgimento della prestazione: si pensi alle attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali che si surriscaldano. Per questa ragione, secondo il messaggio, la valutazione dell'istanza non deve fare riferimento al solo gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
L'integrazione salariale è altresì ammessa per le lavorazioni al chiuso quando non sussistano sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (Cisoa).
Poiché l'eccessiva esposizione al calore atmosferico comporta l'aumento del rischio infortunistico, incidendo peraltro sulle condizioni di salute, la Cigo è ammessa anche in tutti i casi in cui la sospensione o la riduzione delle attività avvenga su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.
L'Istituto ha precisato infine che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 234/2021, il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis) e dai fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015), tenendo comunque conto della tipologia dell'attività lavorativa e delle modalità di svolgimento della medesima.Poiché la causale meteo, anche se riconducibile ad elevate temperature, rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili, per il ricorso alla Cigo e all'assegno d'integrazione salariale nell'ambito del Fis dovrà essere espletata la procedura sindacale semplificata indicata dall'articolo 14, comma 4, del Dlgs 148/2015, a pena dell'improcedibilità della domanda.