Congedo parentale al 80%, nuovi codici operativi a partire da luglio
Gentile Cliente,
è stata diffusa dall’Inps l’attesa circolare 45/2023 contenente le istruzioni relative all’aumento dal 30% all’80% dell’indennità prevista per un mese di congedo parentale, introdotto dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023). Il documento, oltre a richiamare il contenuto della legge e fornire specifiche indicazioni per il trattamento della misura, contiene i nuovi codici per l’UniEmens.
La circolare si allaccia al precedente messaggio 659/2023 con cui è stata fornita la codifica completa inerente all’ampio panorama di situazioni che – con riferimento al congedo parentale – si possono presentare, arricchendo il quadro delle istruzioni.
Sul piano operativo, per aziende e consulenti del lavoro, ciò che emerge dalla lettura della circolare è che i nuovi codici di conguaglio e di evento relativi al congedo parentale nella misura più elevata saranno utilizzabili solo a partire dalle denunce del mese di luglio 2023.
I REQUISITI
Ricordiamo che il comma 359 dell’unico articolo di cui si compone la legge 197/2022, ha modificato l’articolo 34 del Dlgs 151/2001 prevedendo che dal 1° gennaio 2023 i genitori, in alternativa tra loro, possano ottenere un mese di congedo parentale pagato all’80% (in luogo del 30%). L’elevazione dell’indennità opera sino al sesto anno di vita del bambino e l’accesso lo si ottiene solo se la fine del congedo obbligatorio di maternità o di paternità si colloca oltre il 31 dicembre 2022. L’aumento dell’indennità riguarda solo i lavoratori subordinati; ne deriva che nei nuclei familiari in cui è presente un solo genitore dipendente sarà quest’ultimo a poter fruire dell’agevolazione.
Nella circolare si ribadisce che il mese con la maggiorazione può essere, solo ed esclusivamente, uno dei tre di congedo parentale a disposizione del lavoratore, non trasferibili all’altro genitore. La fruizione dello stesso può anche avvenire nei medesimi giorni (esempio: 15 giorni coincidenti, per ognuno dei genitori lavoratori dipendenti) ed è ammessa la frazionabilità a ore.