Decontribuzione Sud e trasferimento della sede di lavoro: quanto conviene
Gentili clienti,
Il requisito fondamentale per poter applicare la decontribuzione Sud consiste nella ubicazione della sede di lavoro in una delle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno, secondo i parametri definiti dall’UE.
Il beneficio si applica anche ai rapporti di lavoro in corso, non soltanto alle nuove assunzioni e dunque può essere fruito anche in caso di semplice trasferimento del lavoratore in una unità produttiva sita nei
territori agevolati.
La misura prevede uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro pari al 30% fino al 2026, per poi scendere al 20% nel 2027 e al 10% nel 2029 per i contratti di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, ovvero per i contratti di apprendistato.
1) Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di
apprendistato, con esclusione del settore agricolo e domestico.
2) Lo sconto contributivo spettante ai datori di lavoro è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro ed è cumulabile con altre agevolazioni e incentivi contributivi.
3) In caso di cumulo di più agevolazioni, per calcolare correttamente l’esonero applicabile in totale occorre calcolare sulla base imponibile contributiva totale l’agevolazione di più antica di introduzione
normativa e poi, sulla somma eventualmente residua, quella entrata in vigore in data più recente.
Poiché il requisito di territorialità legato all’applicabilità del beneficio è per legge riconducibile alla sede di lavoro e non a quella di residenza del lavoratore, è possibile procedere all’applicazione del beneficio
a seguito del trasferimento di un dipendente da una unità produttiva
sita in una regione non incentivata ad un’altra ubicata in uno dei territori ammessi alla decontribuzione. In questo caso il beneficio è applicabile a partire dalla data di avvio dell’effettiva prestazione di lavoro
nella nuova sede, a prescindere dalla data di assunzione e da eventuali modifiche contrattuale intervenute.
La Commissione UE nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia ha autorizzato l’applicazione dell’esonero fino al 31 dicembre 2023.