Decreto Lavoro: le novità per imprese e professionisti
Gentile Cliente,
nel corso del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 è stata approvata la bozza del cd. decreto Lavoro.
In attesa della pubblicazione del testo del decreto in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito le novità che si prevede verranno introdotte.
Contratti a termine
Fermo restando l’attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto a termine, viene modificato l’impianto relativo alle casuali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi.
I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
Riduzione del cuneo fiscale
Il decreto legge innalza, dal 2% al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). La misura dell’esonero sale al 7%, sempre per il medesimo periodo, qualora la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Nulla cambierà per quanto riguarda i datori di lavoro.
Fringe benefit
In continuità con il 2022, ma limitato ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, viene innalzato il limite di esenzione di beni e servizi da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023. Nel nuovo limite di 3.000 euro per il 2023 rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Assunzione di giovani nel secondo semestre 2023
Viene previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante di giovani che rispettino i seguenti stringenti requisiti:
- non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data dell’assunzione.
- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Tale requisito sarà verificabile tramite la scheda anagrafica professionale del soggetto.
L’incentivo previsto è cumulabile con quello previsto per gli under 30 con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto. L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Semplificazione degli obblighi di informazione (D.Lgs. n. 104/2022)
In un’ottica di semplificazione, viene previsto che l’onere informativo relativo alle informazioni da rendere obbligatoriamente al lavoratore in sede di assunzione, ai sensi del decreto trasparenza, possa ritenersi adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale.
Questo comporterà una riduzione degli allegati da consegnare al lavoratore in sede di instaurazione del contratto di lavoro.
Lo Studio ricorda che al momento è stata resa nota solamente una BOZZA del Decreto. Pertanto, le misure indicate non hanno al momento carattere ufficiale e potrebbero subire, seppur in forma minima, delle variazioni. Non appena il testo ufficiale verrà depositato in Gazzetta, sarà nostra cura darvene tempestiva informazione. Seguiranno pertanto aggiornamenti.
Un cordiale saluto