Dimissioni inefficaci oltre il periodo protetto
Gentile Cliente,
La norma per cui l'efficacia delle dimissioni rese dalla lavoratrice nel periodo di maternità è sospesa fino a quando non interviene la convalida del servizio ispettivo del ministero del Lavoro continua a trovare applicazione (anche) dopo che il periodo protetto è venuto meno. La sussistenza della convalida va rapportata al momento in cui la lavoratrice ha comunicato le dimissioni. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza 5598/2023 della Corte di cassazione.
L'articolo 55, comma 4, del testo unico a sostegno della maternità e paternità prevede che le dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e della lavoratrice e del lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dal servizio ispettivo ministeriale. Viene precisato, quindi, che alla convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto.
La Cassazione è stata chiamata a interpretare la norma e ha affermato, sia pure con riferimento al testo previgente, che la finalità della convalida risiede nell'esigenza di tutelare la genuinità e la spontaneità delle dimissioni nel momento stesso in cui la volontà di interrompere il rapporto è stata formulata. Il decorso temporale successivo non è pertinente rispetto a questa valutazione e la circostanza che il periodo protetto sia venuto, a scadenza è un elemento neutro, come tale inidoneo «ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente».
La Suprema corte rimarca che l'esigenza della convalida delle dimissioni da parte dei servizi ispettivi è di evitare che il datore possa avere approfittato di una situazione psicologica di debolezza del dipendente o che quest'ultimo sia stato influenzato dalla necessità di tutela della prole rispetto alle esigenze di salvaguardia occupazionale.
La decisione ha una sua pregnanza pratica di non poco conto, perché alla lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, in assenza di convalida, continueranno a essere dovute le retribuzioni anche dopo la cessazione del periodo protetto.