Dimissioni per fatti concludenti: le prime indicazioni dall’INL
Gentile Cliente,
L’INL, con nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla L. 203/2024 in tema di risoluzione del rapporto di lavoro, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.
Si ricorda che a decorrere dal 12/01/2024, con l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal Collegato Lavoro 2025, sono state reintrodotte le "dimissioni per fatti concludenti".
Questa disposizione stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, viene chiarito che:
Tale comunicazione va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso. Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà inoltre verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza.
La comunicazione, da inoltrare preferibilmente a mezzo pec all’indirizzo istituzionale della sede di riferimento, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il lavoratore, riferibili ai dati anagrafici, ma soprattutto ai recapiti telefonici e di posta elettronica.
In allegato alla nota è disponibile un modello di comunicazione volto a uniformarne i contenuti e semplificare l’adempimento.
Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli ITL, potrà essere avviata la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”: gli Ispettorati potranno dunque contattare il lavoratore, ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Gli accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore.
Una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal Legislatore ed effettuata la comunicazione all’ITL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. L’effetto risolutivo del rapporto potrà, tuttavia, essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Pertanto, il lavoratore dovrà dimostrare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro o comunque la circostanza di averli comunicati. Laddove il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra, ma anche nell’ipotesi in cui l’ITL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non trova applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro: l’Ispettorato provvederà quindi a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro, possibilmente rispondendo via pec alla comunicazione ricevuta tramite lo stesso canale.
Nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.
Al riguardo, i motivi alla base dell’assenza (ad esempio, mancato pagamento delle retribuzioni) potranno, tuttavia, essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di giusta causa delle dimissioni, rispetto alle quali l’ITL informerà il lavoratore dei conseguenti diritti.
In allegato per conoscenza, testo integrale della nota.