Dimissioni volontarie automatiche dopo 15 giorni di assenza ingiustificata
Gentili clienti,
Il Collegato Lavoro (art. 19, L. n. 203/2024) riordina la disciplina della fattispecie legata all’allontanamento volontario del lavoratore dal posto di lavoro senza seguire la procedura di convalida prevista dalla legge. La norma – in vigore dal 12 gennaio 2025 - ha l’obiettivo di evitare
che il datore di lavoro, nel caso in cui intenda risolvere il rapporto di lavoro, debba effettuare un licenziamento disciplinare (art. 7 della, legge n. 300/1970).
Assenza ingiustificata
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni il datore di lavoro può:
- trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
- considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di applicare la procedura telematica.
N.B. Il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Dimissioni per fatti concludenti
Le dimissioni per fatti concludenti comportano:
a) l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
b) la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
c) l’impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.
Assenza ingiustificata (abbandono del posto di lavoro) :
- Fino all’11 gennaio 2025 : Attivazione del procedimento disciplinare fino al licenziamento.
- Dal 12 gennaio: Attivazione del procedimento disciplinare fino al licenziamento: Dopo 15 giorni (o dopo il diverso termine previsto dal CCNL), previa comunicazione all’INL, trasmissione UNILAV di dimissione volontaria entro i successivi 5 giorni senza obbligo di versare il contributo di licenziamento.