Divieto di stipula contratto di lavoro a chiamata in assenza di DVR
L’INL, con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla violazione della norma imperativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, che prevede il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.