DURF e Patente a Crediti
Gentile Cliente,
Ai fini del rilascio della patente a crediti, nuova misura disposta per il settore edile, il legislatore richiede, tra gli altri requisiti, il possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, n. 241/1997 solo “nei casi previsti dalla normativa vigente” (c.d. DURF).
A differenza del DURC (documento unico di regolarità contributiva), il DURF non riguarda la generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente. Non a caso il legislatore ha puntualizzato che occorre documentare il requisito solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
A tal fine, il legislatore ha introdotto a suo tempo il DURF nell’ambito delle misure di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive. Senza entrare nel dettaglio sugli obblighi che debbono assolvere i soggetti coinvolti dall’adempimento tributario, per quanto di interesse nel caso della patente, assume rilevanza l’individuazione del campo di applicazione della norma. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, gli obblighi riguardano i sostituti d’imposta “ che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici […]”
In assenza di tali presupposti, il richiedente non è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 17-bis, e di conseguenza non ha l’obbligo di comprovare il possesso del DURF.
Per i soggetti obbligati, va ricordato che il certificato è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 54730 del 06/02/2020. Per il rilascio del certificato è necessario che i contribuenti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Il certificato attestante i requisiti richiesti viene rilasciato di regola da qualsiasi ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente e tiene conto dei requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute fiscali.
Si ritiene inoltre che non siano soggetti all’obbligo del DURF coloro i quali, pur rientrando nel campo di applicazione, non possano comunque richiederlo per mancanza dei requisiti di anzianità lavorativa di almeno tre anni.
Diversamente, significherebbe escludere ab origine tali soggetti da coloro che possono svolgere attività nei cantieri a prescindere dal requisito di regolarità che non potrebbe essere evidentemente oggetto di certificazione per carenza del requisito soggettivo previsto ai fini del rilascio.