Esonero contributivo maggiorato per lavoratori dipendenti: come si applica in busta paga dal 1° luglio
Gentile Cliente,
Dal prossimo 1° luglio e fino a fine anno parte il taglio di ulteriori 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori previsto dall’art. 39 del decreto Lavoro
- A chi spetta
Il funzionamento dell’esonero rimane ancorato all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto in via eccezionale per il 2022 dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, espressamente richiamato dalla citata disposizione della legge n. 197/2022.
L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.
In quanto esonero contributivo a favore del lavoratore non si rendono applicabili le condizioni per la fruizione delle agevolazioni in capo ai datori di lavoro previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e neanche quelle di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, queste ultime peraltro riguardanti le assunzioni.
La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore in quanto è resta ferma l’aliquota di computo.
- Modalità applicative
La riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 è di:
- 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;
- 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.
La riduzione da applicare da gennaio a giugno 2023 rimane invece di:
- 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità;
- 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità.
Nei periodi da gennaio a dicembre 2023, conseguentemente, la riduzione applicabile sulla tredicesima mensilità è di:
- di 3 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 1.923 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 160 euro;
- di 2 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 2.692 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 224 euro.
- Massimale retributivo
Sull’applicazione della riduzione, è utile ricordare che le condizioni in ordine alla misura del massimale retributivo operano mensilmente.
Pertanto, come ha chiarito l’INPS nella circolare n. 43/2022, se nel singolo periodo di paga l’imponibile risultasse superiore ai suddetti massimali, l’esonero nel singolo mese non è applicabile mentre se in altri periodi di paga il massimale venisse rispettato la riduzione contributiva potrà essere applicata.
La stessa circolare ha chiarito che i massimali vanno applicati, senza alcun riproporzionamento, anche ai casi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Col messaggio n. 3499/2022 l’istituto ha, invece, puntualizzato che, nell’eventualità di una pluralità di rapporti di lavoro instaurati dal dipendente interessato, ogni datore di lavoro dovrà tenere conto dei massimali previsti indicati nelle distinte ed autonome denunce contributive in quanto la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro non rilevando invece le complessive retribuzioni percepite dal lavoratore in relazione ai diversi rapporti di lavoro.
Col messaggio Inps n. 3499/2022 è stato chiarito che, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il massimale relativo alla tredicesima mensilità va calcolato tenendo conto dei ratei maturati fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle ulteriori mensilità aggiuntive eventualmente erogate al lavoratore, l’INPS ha chiarito che, ove i contratti collettivi di lavoro le prevedano (es. quattordicesima mensilità), la riduzione contributiva potrà essere applicata solo se il loro importo, sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non eccede il limite massimo previsto (cfr. messaggio INPS n. 3499/2022).
Cordiali Saluti
Studio Irde