Ferie: come gestirle correttamente tra maturazione e godimento
Gentile Cliente,
Il periodo estivo costituisce la fase dell’anno in cui si cerca di soddisfare il bisogno di recuperare le energie psicofisiche. Questo bisogno è identificato e tutelato nel nostro ordinamento attraverso l’istituto delle ferie.
Ogni lavoratore subordinato ha il diritto di conoscere il numero di giorni di ferie maturate, godute e residue. Dati che vengono indicati generalmente nel cedolino paga e obbligatoriamente nel libro unico del lavoro. Le fonti che determinano le caratteristiche delle ferie sono: la Costituzione (art. 36, c. 3), il Codice civile (art. 2109) e la legge.
Queste norme stabiliscono che a tutti i lavoratori subordinati (includendo anche i lavoratori domestici) è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale. In aggiunta delle norme che indicate, ci sono i contratti collettivi, che ne definiscono in dettaglio gli elementi operativi, risultando quindi essenziali per la loro gestione.
Quando maturano le ferie
La maturazione delle ferie avviene in base all’effettiva prestazione di lavoro. Le ferie maturano anche durante il periodo di prova e durante le assenze quando queste sono equiparate dalla legge o dai contratti collettivi alla prestazione effettiva. A titolo esemplificativo, maturano durante Congedo di maternità/congedo di paternità, Malattia, Infortunio. Il periodo di maturazione delle ferie (che è fissato ordinariamente in dodicesimi) considera come arco temporale generalmente l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), inteso come lasso di 12 mesi. I criteri di maturazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva applicata in azienda e tra questi può esserci anche la variazione dell’arco di maturazione (ad esempio: periodo che va da ottobre a settembre dell’anno successivo). Un altro elemento da aver presente è che le ferie maturano in maniera parziale in ragione di dodicesimi per: i contratti a tempo determinato; in caso di assunzione in corso d’anno; in caso di cessazione in corso d’anno; Inoltre, maturano in maniera proporzionale per i part-time.
Elementi di computo
Il criterio da seguire per effettuare il conteggio delle ferie spettanti viene stabilito dai contratti collettivi. La generalità dei CCNL stabilisce per la maturazione il criterio dei 15 giorni, vi sono, però, dei contratti che prevedono criteri differenti. Sarà quindi necessario sempre verificare il testo del CCNL applicato.
Caratteristiche
La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile. Da questo ne deriva che le ferie indicate dalla legge, se non godute, non possono essere sostituite da alcun corrispettivo economico, fatti salvi i casi tassativamente indicati dalle norme, il cui principale è quello della cessazione del rapporto. In questo caso, il lavoratore ha diritto a una indennità pari al numero di giorni di ferie residue moltiplicato per la paga giornaliera.
Questo è valido per la quantità tutelata dalla legge, che è pari a 4 settimane, ma se il CCNL prevede una quantità maggiore, queste possono essere monetizzate. Dal punto di vista del godimento, le 4 settimane possono avere un utilizzo diverso a gruppi di due.
- un primo scaglione di due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione. Periodo non monetizzabile;
- un secondo scaglione di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, fatti salvi anche qui i termini in variazione previsti dalla contrattazione collettiva. Anche questo periodo non è monetizzabile;
- un terzo scaglione, superiore al minimo di 4 settimane stabilito dalla legge, potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dagli accordi tra le parti. Questo ultimo periodo può essere monetizzato.
Alcuni casi particolari
Ricordiamo in ultima battuta che non tutti i periodi di prestazione lavorativa possono veder godere le ferie. Ci sono dei momenti nella vita lavorativa del dipendente in cui le ferie non possono essere godute. Le principali sono: il periodo di preavviso; i periodi di congedo di maternità (o paternità) e di congedo parentale di cui al T.U. n. 151/2001; il periodo di malattia sopravvenuta durante le ferie a meno che questa non impedisca il recupero delle energie psico-fisiche; i periodi di malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, su richiesta del genitore, interrompono il godimento delle i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali (art. 119, D.P.R. n. 361/1957).