Ferie: retribuzione e mancato godimento. La giurisprudenza
Gentile Cliente,
Il diritto al riposo annuale ha carattere irrinunciabile.
Come ricorda la Corte di cassazione (sezione lavoro, 4 gennaio 2024, n. 284), la situazione retributiva da assicurare al lavoratore durante il periodo delle ferie, deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria cui egli ha diritto nel periodo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Come si legge nella recente ordinanza della Corte di cassazione, ogni incentivo o sollecitazione volto a indurre i lavoratori a rinunciare alle ferie è da ritenersi incompatibile con le finalità dettate dalla normativa sovranazionale sul tema.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno un’efficacia sull’ordinamento nazionale che, come già da tempo affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 168 del 1981 e sentenza n. 170 del 1984), può definirsi vincolante, diretta e prevalente. Ciò si tramuta nella previsione di una fonte del diritto comunitario che chiarisce il significato e le norme di applicazione delle norme comunitarie con efficacia, all’interno dell’Unione europa, erga omnes.
Tutto ciò premesso, all’interno della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali deve essere ricompreso ogni importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Lo stesso vale, in conformità all’articolo 7 della direttiva 88 del 2003, anche per l’indennità che spetta ai dipendenti in caso di mancato godimento delle ferie.
Resta comunque fermo il fatto che, in linea generale, alcune indennità aggiuntive correlate allo svolgimento di una mansione specifica potrebbero essere legittimamente escluse dal computo della retribuzione. Sul punto, la valutazione del caso concreto spetta al giudice nazionale, che deve condurla nel rispetto dei principi sopra ricordati e, in particolar modo, accertando l’insussistenza di finalità idonee a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.