Formazione per salute e sicurezza sul lavoro anche a distanza
La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salvo che per i preposti, può essere erogata anche a distanza.
Lo stabilisce, l'articolo 9-bis del Dl 24/2022 che, inserendo un secondo periodo al comma 2, dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008 anticipa la Conferenza Stato-Regioni che, secondo la previsione sempre del comma 2, dovrebbe adottare, entro il 30 giugno, un nuovo accordo su questa materia.
Nelle more dell'adozione di tale accordo, l'articolo 9-bis stabilisce che, in linea generale, la formazione può essere erogata sia in presenza sia a distanza in videoconferenza in modalità sincrona.
A tale modalità, però, non è possibile ricorrere quando, per le attività formative, siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.Pertanto, salvo quanto sarà stabilito circa le modalità formative per le varie attività e destinatari, l'articolo 9-bis pone un paletto alla stessa Conferenza che, nel decidere le modalità di erogazione della formazione, dovrà tener conto del nuovo principio in esso contenuto.
Comunque, tenendo conto che la legge 52/2022 (di conversione del Dl 24/2022) è in vigore dal 24 maggio, e della vigente formulazione del comma 7-ter dell'articolo 37, del Dlgs 81/2008, il preposto deve essere formato obbligatoriamente con modalità in presenza.
Alla stessa regola soggiace l'addestramento che, in base al comma 5 dell'articolo 37, «consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale». La violazione al nuovo obbligo è punita, dall'articolo 55, comma 5, lettera c, del Dlgs 81/2008, con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.