Gms: sì al preavviso se non ricorrono le ipotesi di giusta causa
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 maggio 2019, n. 13023, ha stabilito che il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (il c.d. giustificato motivo soggettivo), ai sensi dell’articolo 1, L. 604/1966, comporta in linea generale il differimento dell’estinzione del rapporto al termine di un periodo di preavviso, salvo che non ricorrano le ipotesi della giusta causa (articolo 2119 cod. civ., richiamato dall’articolo 1, cit.). Inoltre, è escluso il licenziamento per giusta causa del dipendente se l’inadempimento non ha portato danni all’azienda.