I rapporti di co.co.co con il limite di 18 ore settimanali - Il correttivo ha cancellato la possibilità del lavoro occasionale
Gentile cliente,
Sono in arrivo importanti novità sulla normativa riguardante il settore del lavoro sportivo.
I rapporti di co.co.co con il limite di 18 ore settimanali
Il correttivo ha cancellato la possibilità del lavoro occasionale
La proroga al 1° Luglio relativa al settore del lavoro sportivo ha aperto la possibilità per una revisione della disciplina.
Ma quali sono gli aspetti su cui è necessario lavorare?
Sicuramente è necessario fornire una definizione univoca del rapporto di lavoro in modo analogo a quanto previsto per il settore professionistico al fine di superare il clima di incertezza causato dalla pluralità di rapporti applicabili ai lavoratori sportivi che espongono le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche ai rischi di contenzioso derivanti dall'inquadramento.
Ulteriore profilo problematico deriva dalla presunzione legale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), basata sul limite delle 18 ore settimanali nello svolgimento della prestazione, la quale rischia di appesantire la gestione dei rapporti senza risolvere il problema di un corretto inquadramento del rapporto di lavoro e ponendo gli enti sportivi nella necessità, in caso di contenzioso, di fornire la prova contraria rispetto alla esistenza di un vincolo di subordinazione.
Infine, resta da chiarire come inquadrare quei rapporti che per loro natura sono oggettivamente di carattere occasionale (ad esempio arbitri, direttori di gara, dirigenti che percepiscono gettoni di importo esiguo in occasione della partecipazione ad attività sportive). L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 25 del Dlgs 36/21, a seguito delle modifiche intervenute col correttivo, ha escluso la possibilità di applicare a tali casi la disciplina del rapporto di lavoro occasionale (articolo 13, Dlgs 163/2022), in quanto, secondo la relazione illustrativa, nella nozione di lavoratore sportivo previsto dalla riforma rientrerebbe colui che presta «la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo».
Un convincimento che risulta non conforme al restante impianto del decreto 36/2021 che ammette la possibilità di inquadrare il lavoro anche come autonomo, nella forma della co.co.co.. Poiché l’inapplicabilità, per queste tipologie di prestazioni, della soglia di esenzione fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative darebbe luogo ad un paradosso, sarebbe auspicabile mantenere l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir, inquadrando tali compensi come redditi diversi, prevedendo, ad esempio, limiti giornalieri in analogia con quanto attualmente previsto dal Tuir per il rimborso spese forfettario dei lavoratori dipendenti.