IL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI
IL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Il 26 gennaio è stato sottoscritto – da Agci imprese sociali, Confcooperative federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs – il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Il contratto rinnovato decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà efficacia temporale sino al 31 dicembre 2025.
Elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione
Dal 1° gennaio 2025, gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e gli educatori professionali socio pedagogici avranno diritto a un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro (incrementato di 41,00 euro dal 1° settembre 2025), da indicare nel cedolino paga attraverso la voce “ETDR Educatore”. Tale elemento avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere conservato in ogni caso di passaggio di livello o di mansione. Dal 1° gennaio 2026 gli educatori di cui all’articolo 47 transiteranno al livello D2 senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.
Tutela della maternità
Il contratto collettivo prevedeva l’integrazione, da parte della cooperativa, del trattamento assistenziale per astensione obbligatoria sino a raggiungere l’80% della normale retribuzione. Dal 1° gennaio 2024, l’integrazione raggiunge il 100% della normale retribuzione.
Quattordicesima mensilità
A partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità per un importo pari alla metà della retribuzione in vigore nel mese di corresponsione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sempre a far data dal 1° gennaio 2025 dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’importo suddetto per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa.La quattordicesima non maturerà a fronte di periodi trascorsi in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio. L’importo erogato a titolo di quattordicesima va computato agli effetti del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva del preavviso. Le parti si impegnano comunque, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, a considerare prioritaria l’integrazione dell’importo al fine di giungere a una piena mensilità
Assistenza sanitaria integrativa
Per finanziare l’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore a carico dell’impresa pari a 5,00 euro mensili. A partire dal 1° gennaio 2025 tale contributo viene incrementato di ulteriori 5,00 euro mensili.