In arrivo l’una tantum per i lavoratori del settore terziario Confcommercio
In arrivo l’una tantum per i lavoratori del settore terziario Confcommercio
Con i prossimi cedolini paga di gennaio 2023 è in arrivo un importo a titolo di una tantum a favore dei dipendenti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro terziario distribuzione e servizi (Confcommercio). In attesa del rinnovo contrattuale, infatti, sono previste una serie di erogazioni economiche in considerazione del fatto che il contratto collettivo nazionale di lavoro è scaduto già il 31 dicembre 2019. Attraverso il protocollo straordinario di settore – sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil – del 12 dicembre 2022, è stata innanzitutto definita un'una tantum di importo pari a 350 euro lordi sul IV livello.
Tale elemento retributivo dovrà essere corrisposto ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 e secondo le seguenti scadenze:
- 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023
- 150 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Per effetto dell'operazione di riparametrazione, la tranche in scadenza a gennaio 2023 risulta pari ai seguenti valori economici:
LIVELLO |
IMPORTO |
QUADRI |
347,22 |
I |
312,78 |
II |
270,56 |
III |
231,25 |
IV |
200,00 |
V |
180,69 |
VI |
162,22 |
VII |
138,89 |
OPERATORI DI VENDITA I CATEGORIA |
188,79 |
OPERATORI DI VENDITA II CATEGORIA |
158,50 |
Gli importi dell'una tantum verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Ai fini dell'anzianità non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono computati nell'anzianità di servizio ai fini dell'una tantum il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Per quanto riguarda i riflessi su altri istituti, l'importo a titolo di una tantum non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell'una tantum dovranno essere riproporzionati in relazione all'orario effettuato.