Incentivo assunzione disabili: quanto può risparmiare il datore di lavoro
Gentili clienti,
Le aziende che assumono lavoratori portatori di un determinato grado di disabilità hanno diritto ad un INCENTIVO che consiste nella corresponsione da parte dell'INPS, attraverso il conguaglio nelle denunce contributive mensili, di una quota del costo sostenuto per la retribuzione erogata.
I beneficiari di tale incentivo sono i datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time) o in trasformazione di un rapporto a termine.
Per ricevere l’incentivo devono essere assunti:
- lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
- lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% ovvero minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
- lavoratori lavoratori colpiti da disabilità psichica ed intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
ATTENZIONE!
Il diritto all’incentivo è in ogni caso subordinato:
- al rispetto dei principi generali in materia di fruizione degli sgravi fissati dal D.Lgs. n. 150/2015;
- al possesso del DURC;
- all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- alla realizzazione di un incremento netto della forza lavoro, calcolato rispetto alla media dei lavoratori nei dodici mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione;
- al rispetto dei limiti del “de minimis”.
L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
La tipologia e la gravità della disabilità certificata in capo al lavoratore determinano la misura e la durata del beneficio. L’incentivo infatti è pari:
- al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per complessivi 36 mesi, in caso di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del Testo unico in materia di pensioni di guerra;
- al 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per complessivi 36 mesi, in caso di soggetti con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% ovvero minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
- al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per complessivi 60 mesi, in caso di lavoratori con disabilità psichica o intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
È possibile cumulare lo sgravio con altre agevolazioni in vigore ed applicabili, a patto che la misura complessiva degli incentivi non superi il 100% dei costi salariali.
L’accesso all’agevolazione è possibile previa trasmissione all’INPS del modello “151-2015”, presente all’interno del Portale delle Agevolazioni.
Entro 5 giorni dall’invio della domanda, l’INPS verifica la disponibilità residua di fondi e comunica all’azienda la prenotazione dello sgravio per il lavoratore indicato nell’istanza. In esito della procedura di autorizzazione, all’azienda viene assegnato il codice autorizzazione (CA) 2Y.
Nei 7 giorni successivi il datore di lavoro è tenuto a stipulare il contratto di assunzione o trasformazione. Da questo momento decorrono altri 7 giorni entro i quali l’azienda comunica all’INPS l’avvio del rapporto, chiedendo la conferma della prenotazione.
La fruizione avviene poi su base mensile con esposizione in UniEmens dell’incentivo spettante.
La misura è strutturale previo periodico stanziamento delle risorse necessarie al finanziamento dello sgravio tramite il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.