Incentivo assunzione giovani NEET: quanto spetta al datore di lavoro. Con e senza cumulo
Gentili clienti,
Con le istruzioni fornite dall’INPS, con la circolare n. 68 del 2023, diventa operativo e pienamente fruibile l’incentivo NEET previsto, dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023), per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Il beneficio si estende anche ai nuovi contratti stipulati a tempo parziale o a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante (non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca).
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
L’incentivo spetta in misura pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. Tuttavia, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, ma il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’agevolazione introdotta dall’art. 27 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023) si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150);
- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui (art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006);
- alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
- al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno UE.
Criteri di cumulo.
Il beneficio è espressamente cumulabile con l’esonero totale per l’occupazione giovanile previsto dalla legge di Bilancio 2023, previa decurtazione dell’incentivo che rimane spettante nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. In caso di cumulo della misura con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani il datore di lavoro ha diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi. L’incentivo in trattazione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra comunitari non convenzionati. L’agevolazione è cumulabile, sempre nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: - con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia; -con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Requisiti soggettivi di spettanza
Oltre al rispetto dei principi di base per la fruizione delle agevolazioni all’assunzione, la norma istitutiva dell’incentivo impone il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, l’incentivo può essere legittimamente fruito a condizione che determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Occorre dunque porre a raffronto il numero medio di unità lavoro dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro dei 12 mesi successivi all’assunzione. Rimane ininfluente la circostanza che l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d’età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa.
Il computo della forza lavoro deve essere effettuato con riguardo alla nozione di “impresa unica”, e pertanto in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.