Indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo.
Gentili clienti,
Per cercare di agevolare le prestazioni lavorative nel periodo estivo la legge di conversione del decreto Lavoro riconosce ai lavoratori del comparto turistico, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre, un trattamento integrativo speciale pari a 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, come definito dal D.L. vo n. 66/2003, svolto nei giorni festivi. La norma, come si può facilmente constatare, ha un effetto, parzialmente, retroattivo, atteso che parte dal 1° giugno ed è entrata in vigore, con la legge di conversione, lo scorso 4 luglio. Il contenuto della norma in oggetto all’art 39 bis prescrive che: I potenziali interessati sono tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia Il riconoscimento del beneficio non è automatico ma postula una richiesta del singolo lavoratore al proprio datore con la quale dichiara di non aver avuto nel 2022 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Il datore, a fronte di prestazioni effettuate nel rispetto della disposizione citata, riconosce il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e, quale sostituto di imposta, compensa il credito maturato attraverso lo strumento della compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.L. vo n. 241/1997.
Alcuni chiarimenti si rendono necessari in quanto si è in attesa:
delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la parte relativa alla compensazione;
delle indicazioni di INPS per eventuali aspetti contributivi sulle somme aggiuntive che non vengono, esplicitamente, esclusi, in quanto la disposizione parla, soltanto, di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito.
La norma si riferisce al lavoro festivo che viene retribuito con l’aumento del trattamento integrativo speciale, soltanto se, con quelle prestazioni, si supera la soglia “normale” di lavoro prestato
nella settimana, e se le ore lavorate sono, quindi, “straordinarie” : Il D.L.vo n. 66/2003 che definisce come straordinario (art. 1, lettera c) il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro stabilito dall’art. 3. Quest’ultimo definisce, come normale, l’orario prestato che si concretizza in 40 ore settimanali o nella durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva la quale può riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
Infatti, ciò può accadere a fronte di un contratto a tempo pieno e indeterminato ove il riposo settimanale di 24 ore, di regola coincidente con la domenica (art. 9, comma 1), viene fruito in un altro giorno della settimana, o di un contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo pieno, o in apprendistato, ma in altre situazioni caratterizzate da tipologie contrattuali particolarmente “precarie”, appare impossibile da realizzare.
Vediamole insieme:
Ad esempio:
Un lavoratore intermittente che opera nei fine settimana comprensivi della domenica, attesa la saltuarietà e l’episodicità della prestazione, in quel giorno non avrà diritto ad alcun emolumento straordinario, in quanto nella settimana non raggiunge le 40 ore previste dal richiamo normativo;
Rapporti, abbastanza frequenti perché sfuggono da una serie di obblighi che caratterizzano i contratti a tempo determinato, instaurati per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi: i lavoratori interessati, nella maggior parte dei casi, prestano attività nel fine settimana e, difficilmente superano la domenica il limite delle 40 ore settimanali che fa scattare lo straordinario.
Rapporti di lavoro a determinato od indeterminato, a tempo parziale. Nel part-time (largamente diffuso anche nei contratti a tempo determinato stagionali), ad esempio, che prevede sempre una prestazione ad orario ridotto, le ore che vanno oltre l’orario concordato, sono considerate “supplementari” e non “straordinarie”, almeno fino a concorrenza dell’orario normale e, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva, la richiesta del datore non può eccedere il 25% delle ore concordate (art. 6, comma 1, del D.L. vo n. 81/2015). Per cui, pur lavorando la domenica, difficilmente si potrà ottenere l’indennità integrativa speciale proprio perché le prestazioni non presentano la caratteristica del lavoro straordinario.
Di contro se la prestazione del giovane lavoratore viene resa attraverso le prestazioni accessorie disciplinato dall’art. 54-bis del D.L. vo n. 50/2017, qualora superi le 40 ore settimanali, potrà ottenere, per il lavoro domenicale, l’indennità integrativa speciale che non concorre alla formazione del reddito, come concorre alla formazione del reddito come i 2500 euro che rappresentano il tetto massimo presso ogni utilizzatore, il quale non corrisponde gli importi direttamente, ma tramite piattaforma Inps.
Nel caso di specie, se l’indennità, supera il dettato normativo che impone il pagamento delle prestazioni attraverso l’Inps, in qualità della sua specialità,l’ utilizzatore non corrisponderà gli importi direttamente ma, come ben noto, attraverso la piattaforma INPS.
Occorrerà precisare, però, mediante un chiarimento di prassi amministrativa se tale indennità possa essere corrisposta dal datore di lavoro, in ragione della sua specialità.