Indicazioni INL sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi
Con la circolare n.5/18, l’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce quali dispositivi si possono applicare in azienda e come vanno utilizzati.
Ricordiamo che l’art. 23 del d.lgs. n. 151/15 e il successivo art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 185/16 hanno modificato l’art. 4 della legge n. 300/70 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
L’istruttoria delle istanze presentate va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale. Non appare fondamentale, spiega l’INL, specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo restando,comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controlloe dichiarate nell’istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempreverificata in sede di eventuale accertamento ispettivo.
Nell’ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, la generica motivazione di “tutela del patrimonio” va necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa. In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono unagradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.
I sistemi di videosorveglianza di più recente introduzione si basano su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate. Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.
Il riconoscimento biometrico, infine, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, puòessere considerato uno strumento indispensabile a “...rendere la prestazione lavorativa...”e pertanto si può prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali, sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.