La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2019, n. 10572 ha chiarito che la qualificazione dell’infermità del lavoratore come infortunio sul lavoro anziché come malattia professionale non preclude in alcun caso al giudice, in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto.