La somministrazione di lavoro dopo le novità introdotte dal c.d. “Decreto Dignità”.
Con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni in materia di contratto a termine e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2 del d.l. n.87/2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2018.
In particolare, per ciò che riguarda la somministrazione di lavoro, la circolare ministeriale precisa che, nel caso in cui questa superi il periodo di 12 mesi presso lo stesso utilizzatore o ci sia un rinnovo della missione, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo. Il Ministero interviene, inoltre, sul limite quantitativo dei lavoratori somministrati e sul regime transitorio, precisando che dal 1° novembre 2018 si applicano tutte le disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Dignità”.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento del 5 novembre 2018 analizza gli effetti della nuova normativa e, alla luce delle recenti indicazioni interpretative ministeriali, si propone di favorire la corretta applicazione della nuova disciplina in materia di somministrazione di lavoro.