Lavoro agile e sicurezza: le novità della Legge n. 34/2026
Gentlie Cliente,
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce rilevanti novità in materia di sicurezza sul lavoro agile, con efficacia a partire dal 7 aprile 2026. Il provvedimento interviene sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), integrandolo con disposizioni specifiche dedicate alle attività svolte al di fuori dei locali aziendali.
Il principio chiave: l’informativa scritta
Il fulcro del nuovo impianto normativo è rappresentato dall’informativa scritta, che assume un ruolo centrale quale strumento di prevenzione.
Essa deve essere predisposta e fornita almeno una volta all’anno, consegnata sia al lavoratore sia al RLS, e contenere l’indicazione dei rischi generali e di quelli specifici connessi al lavoro agile.
In altri termini, non potendo il datore di lavoro esercitare un controllo diretto sul luogo in cui l’attività viene svolta, l’adempimento degli obblighi di sicurezza si realizza principalmente attraverso un’adeguata attività informativa e preventiva.
Le nuove disposizioni trovano applicazione in relazione alle attività lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, in luoghi non sottoposti al controllo diretto del datore di lavoro, quali, ad esempio, l’abitazione del lavoratore o spazi di coworking.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a garantire il rispetto di una serie di obblighi specifici. In particolare, deve:
- valutare i rischi connessi allo svolgimento del lavoro agile;
- predisporre e aggiornare annualmente un’informativa scritta;
- assicurare la sicurezza degli strumenti tecnologici utilizzati;
- garantire un’adeguata formazione, anche con eventuali aggiornamenti, e la sorveglianza sanitaria, ove prevista;
- verificare la conformità delle attrezzature utilizzate, anche quando queste siano di proprietà del lavoratore;
- coinvolgere il RLS nella verifica delle misure di sicurezza adottate.
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore assume un ruolo attivo nella gestione della sicurezza e, a tal fine, è chiamato a:
- collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione;
- utilizzare correttamente strumenti e dispositivi di lavoro;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio;
- partecipare alle attività formative e agli eventuali controlli sanitari;
- adottare comportamenti sicuri anche al di fuori dei locali aziendali.
I principali rischi nel lavoro agile
a) Uso di videoterminali (PC, laptop). L’utilizzo prolungato di dispositivi informatici può comportare rischi quali affaticamento visivo, problemi posturali e stress lavoro-correlato.
Tra le principali misure di prevenzione si segnalano: pause periodiche (indicativamente ogni 2 ore), l’adozione di una postazione ergonomica e una corretta illuminazione, nonché il rispetto della distanza adeguata dal monitor.
b) Rischi elettrici e ambientali. È necessario prestare attenzione all’uso sicuro degli impianti elettrici, alla presenza di ambienti adeguati sotto il profilo dell’illuminazione, dell’aerazione e della sicurezza generale, nonché alla prevenzione di incendi e surriscaldamenti.
c) Stress e tecnostress. Particolare rilievo assume il rischio da tecnostress, legato all’uso intensivo delle tecnologie, alla reperibilità continua (“always on”) e alla difficoltà di disconnessione. In tale ambito viene espressamente richiamata l’importanza del diritto alla disconnessione.
Regime sanzionatorio
La mancata consegna dell’informativa comporta specifiche sanzioni a carico del datore di lavoro, consistenti alternativamente:
- nell’arresto da 2 a 4 mesi, oppure
- in un’ammenda da circa 1.700 euro a oltre 7.400 euro.
L’obbligo informativo assume quindi carattere sostanziale e non meramente formale.
Implicazioni operative per le aziende
Alla luce delle novità introdotte, le imprese sono chiamate a:
- predisporre o aggiornare un modello di informativa annuale;
- adeguare la valutazione dei rischi includendo le specificità del lavoro agile;
- formalizzare in modo corretto gli accordi individuali e le procedure di sicurezza;
- promuovere una cultura della prevenzione condivisa all’interno dell’organizzazione.
Alleghiamo alla presente copia dell'informativa da consegnare ai lavoratori.
La stessa viene trasmessa nelle more della pubblicazione del nuovo modulo INAIL per il quale si attendono aggiornamenti dall'istituto
Cordiali Saluti