Lavoro nero: il nuovo regime sanzionatorio, i costi diretti e quelli indiretti
Gentili clienti,
il Legislatore, nel complesso di un progetto volto a favorire e incentivare la regolarità, la sicurezza e l’etica del lavoro, è intervenuto sulla maxisanzione per l’occupazione di lavoratori irregolari (o in nero), prevedendo un inasprimento delle somme a essa collegate, attraverso la pubblicazione del D.L. 19/2024.
La maxisanzione per lavoro nero:
Il D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002, prevede, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (c.d. maxi sanzione).
Il lavoro irregolare è quello prestato dal lavoratore subordinato senza la preventiva trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione, fatti salvi i casi di urgenza connessi a esigenze produttive, le cui comunicazioni possono essere effettuate entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente l’inizio della prestazione lavorativa le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, nonché la data di inizio dell’attività.
Sono fatti salvi, inoltre, i casi in cui il datore di lavoro non possa procedere alla comunicazione obbligatoria per chiusura, anche per ferie, dello studio di consulenza o associazione di categoria cui il datore di lavoro ha affidato la gestione degli adempimenti in materia di lavoro, nonché i casi in cui, a causa dell’imprevedibilità dell’evento e dell’improcrastinabilità dell’assunzione, non avrebbe potuto prevederla ed è, quindi, impossibilitato a conoscere le generalità del personale da assumere.
In linea generale, “il rapporto di lavoro che può integrare l’applicazione della maxi-sanzione deve presentare i requisiti propri della subordinazione di cui all’articolo 2094 del c.c.” e, conseguentemente, ne sono esclusi i rapporti in ambito societario e familiare, se mancanti del requisito della subordinazione.
Con l’introduzione dei precetti del D.L. 19/2024 assistiamo a un aumento della sanzione; ad oggi l’apparato sanzionatorio, prevede un importo di sanzione:
- da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore, sino a 30 giorni di lavoro (recidiva 2.400-14.400 euro);
- da 3.900 a 23.400 euro per ogni lavoratore, da 31 a 60 giorni di lavoro (recidiva 4.800-28.800 euro);
- da 7.800 a 46.800 euro per ogni lavoratore, oltre 60 giorni di lavoro (recidiva 9.600-57.600 euro).
A tale importo, così come sopra definito, si sommano ulteriori sanzioni (tra cui alcune a carattere anche penale), che sono frutto di disposizioni normative succedutesi negli anni e che sono applicabili, a pieno titolo, in caso di occupazione di lavoratori irregolari.
L’occupazione di lavoratori in nero è strettamente connessa all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, regolamentato dall’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, in quanto viene emesso qualora nell’atto ispettivo vengano accertate condizioni di lavoro irregolare e/o gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; una prima condizione che comporta l’adozione del provvedimento di sospensione si verifica qualora nell’impresa almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, in nero, ossia “senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
L’INL specifica che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.
La sospensione per lavoro irregolare coinvolge sia i lavoratori subordinati sia parasubordinati, quindi:
-i lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva e i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle relative condizioni richieste dalla normativa;
-i beneficiari di tirocinio formativo e di orientamento per i quali non è stata effettuata la relativa comunicazione preventiva UniLav.
Occupare un lavoratore “in nero” comporta ulteriori inadempimenti, che sono abbastanza impattanti sull’equilibrio e sull’economia della realtà aziendale.
In primis, un lavoratore privo di impiego regolare è un lavoratore a cui non viene predisposto (e consegnato) il LUL: tale inadempimento è sanzionato con una sanzione amministrativa da 150 a 7.200 euro, senza, tuttavia, conseguenze di natura penale.
Inoltre, l’assunzione di un lavoratore subordinato comporta un insieme di adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza, tra cui: visita medica preventiva, qualora la mansione a cui è adibito il lavoratore sia soggetta a sorveglianza sanitaria; informazione e, qualora l’attività lo preveda, addestramento; consegna dei dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui la mansione svolta ne renda necessario l’utilizzo.
La retribuzione in contanti del lavoratore occupato irregolarmente comporta che lo stesso NON potrà vantare il riconoscimento di contributi per il periodo interessato dal lavoro sommerso.
A tal proposito è intervenuto anche il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) che ha disposto che “le sanzioni per omesso versamento dei contributi da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso versamento delle ritenute previdenziali”.