Lavoro supplementare e straordinario nei contratti di lavoro part-time
Gentile Cliente,
come da definizione, il contratto di lavoro a tempo parziale individua un orario di lavoro settimanale inferiore rispetto all’orario a tempo pieno stabilito dal CCNL applicato dall’azienda.
Ciò non toglie che i lavoratori part-time possono svolgere ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle stabilite nel contratto, in caso di necessità aziendali impreviste o emergenziali. In questo caso le ore svolte senza superare il limite del full time sono definite lavoro supplementare, non straordinario.
Il datore di lavoro può apportare modifiche alla durata o alla collocazione temporale della prestazione lavorativa dei dipendenti part-time, ricorrendo alle clausole flessibili ed elastiche.
Per il lavoro supplementare, il limite è dettato dall’orario full-time, ovvero 40 ore settimanali, ma la legge stabilisce che le ore extra non possono eccedere il 25% delle ore settimanali previste dal contratto.
Nel caso in cui le ore extra superino le 40 ore settimanali, si entra nell’ambito del lavoro straordinario, per il quale il D.Lgs. n. 66 del 2003 prevede che i lavoratori possono svolgere fino a un massimo di 48 ore settimanali, straordinari inclusi.
Per le ore di lavoro prestato eccedenti rispetto a quelle previste dal contratto deve essere riconosciuta la maggiorazione retributiva determinata dal CCNL, generalmente pari al 15% ma che può arrivare anche al 30 o 35%.
La retribuzione spettante per il lavoro straordinario svolto dai dipendenti part-time segue la stessa disciplina contrattuale e legale vigente per i dipendenti a tempo pieno.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce che le seguenti categorie di lavoratori possono rifiutare di svolgere ore di lavoro supplementare:
- in presenza di comprovati problemi di salute;
- per esigenze familiari particolari;
- in caso di particolari esigenze di formazione.
Il datore di lavoro deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro part-time in forma scritta, non a pena di nullità del contratto ma al fine di provare l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il contratto scritto inoltre consente di dare contezza dell’articolazione oraria adottata per la prestazione.
In caso di omessa precisa indicazione della durata della prestazione di lavoro, il lavoratore può chiedere l’accertamento giudiziale del rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'utilizzo continuo di lavoro supplementare in un contratto a tempo parziale costituisce presupposto per la trasformazione del contratto a tempo pieno, mentre il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Focus: lavoro straordinario
Si definisce lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali o il minor orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi ai fini contrattuali. La prestazione di lavoro straordinario è prevista unicamente per il part-time verticale e misto. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve in ogni caso essere contenuto.
Nel Libro unico del lavoro le ore prestate per lavoro straordinario devono essere computate a parte e compensate con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.
In alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i contratti collettivi possono in ogni caso consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi; in questo caso le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della durata massima media dell’orario di lavoro settimanale.
La durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, prolungabile fino ad 1 anno dai contratti collettivi, non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 250 ore annuali o quanto diversamente previsto dai contratti collettivi.