Malattia nel contratto a termine
Gentile Cliente,
Ai sensi dell’art. 5, D.L. 12.9.1983, n. 463 (legge n. 638/1983), ai lavoratori con contratto a termine, i trattamenti e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi subito precedenti l’evento morboso, fermi i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni. Non possono essere corrisposti trattamenti e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto a termine. Nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento e l’indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare; in tal caso l’indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore, direttamente dall’Inps. In ogni caso, il datore non può corrispondere l’indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a termine alle proprie dipendenze. Le indennità relative a un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall’Inps.
Come precisato dall’Inps con la circolare n. 160/1983 l’erogazione dell’indennità non può avvenire per periodi di durata superiore a quello di attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento morboso; titolo esemplificativo, qualora, ad es., l’evento morboso sia insorto il 10 aprile 2024, il periodo relativo ai 12 mesi precedenti è quello intercorrente tra il 10 aprile 2023 e il 9 aprile 2024. Inoltre, nella stessa circolare l’Istituto ha specificato che nel “periodo di attività lavorativa”, cui commisurare temporalmente il trattamento di malattia devono intendersi compresi, oltre ai periodi di cassa integrazione e di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite e le giornate di riposo settimanale (comprese le “seste giornate”, in caso di “settimana corta”) cadenti tra due giorni lavorati o retribuiti.