Modifica delle regole ordinarie sullo Smart working dal 1° aprile
Gentili clienti,
Fino al 31 marzo 2024 è previsto il diritto alla prestazione “agile” per i lavoratori dipendenti con figli under 14 e per i soggetti fragili maggiormente esposti al rischio di contagio Covid 19.
Per quanto riguarda i lavoratori con figli under 14, il diritto spetta per i soli lavoratori del settore privato a condizione che:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia nel nucleo familiare un genitore non lavoratore.
L’accesso al lavoro agile è ammesso anche in assenza dell’accordo individuale (fermo restando l’obbligo informativo sui rischi inerenti alla sicurezza) e a condizione che tale modalità sia compatibile con la mansione.
Il diritto al lavoro agile è previsto anche per quei soggetti che in base alle valutazioni dei medici competenti, risultano essere maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, in relazione all’età o alla condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da situazioni pregresse che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente. Anche in questo caso l’accesso è subordinato alla compatibilità della mansione con lo svolgimento “agile” e non richiede l’obbligo dell’accordo individuale.
Cosa cambia dal 1° aprile 2024
Dal 1° aprile, per tali categorie di soggetti, l’accesso al lavoro agile potrà avvenire a seguito della stipula di un accordo individuale tra le parti con i requisiti definiti dalla L. 81/2017 e sarà necessario effettuare le comunicazioni telematiche ordinarie.
L’accordo individuale dovrà essere previsto e disciplinato dall’art. 19 della L. n. 81/2017 che prevede:
- obbligo della forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova
- che l’accordo individuale deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa quando questa viene svolta all'esterno dei locali aziendali e deve anche individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, all’articolo 2, stabilisce il contenuto minimo dell’accordo individuale sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore.
In particolare, l’accordo individuale deve prevedere:
a) la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) le modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 L. n. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Comunicazioni obbligatorie
Per quanto riguarda le modalità di accesso al lavoro agile, resta confermato che le comunicazioni telematiche dovranno essere inviate mediante l’ordinaria procedura con l’applicativo sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, entro i 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione, o dall'ultimo giorno comunicato per le comunicazioni di proroga, indicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Si ricorda che la mancata comunicazione ovvero il ritardato adempimento rispetto ai termini previsti comporta la possibile applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
A decorrere dal 1° aprile 2024 verrà meno il diritto al lavoro agile per i genitori di under 14, ma non la priorità.
Infatti, il D.Lgs. n. 105/2022, all’articolo 4, comma ,1 prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere una priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, qualora queste richieste vengano presentate da lavoratrici e lavoratori:
1) disabile in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 104/1992);
2) con figli fino a 12 anni di età;
3) con figli disabili; qualora il figlio abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
4) assistente familiare (caregiver) di soggetto che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé (ai sensi dell'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017).