NASPI: Incide sulla fruizione il lavoro autonomo preesistente
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Una delle cause di decadenza dalla Naspi è dettata dalla mancata comunicazione, da parte del beneficiario, dello svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, anche se la stessa non successiva alla percezione dell’indennità di disoccupazione. Questo quanto indicato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 846/2024 depositata il 9 gennaio che, per la prima volta, si è espressa a questo riguardo.
Inps ha considerato decaduto dalla Naspi un lavoratore che ha svolto contemporaneamente attività lavorativa autonoma, senza comunicare il reddito che stimava di ricavare dall’attività stessa, secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015. I giudici di primo e secondo grado, hanno ritenuto non fondata la decisione dell’Inps, in quanto l’articolo 10 farebbe riferimento all’inizio di una nuova attività di impresa o del lavoro autonomo durante l’erogazione della Naspi, mentre in questo caso il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell’indennità.
La Cassazione ritiene, tuttavia, che l’articolo si riferisca a qualunque attività svolta contemporaneamente al percepimento dell’indennità, non solo ad attività “nuova”.
La Suprema corte effettua una interpretazione sistematica dell’articolo 10, comma 1, alla luce del precedente articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015, il quale stabilisce che «il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti…e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13» del Dpr 917/1986, «ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la Naspi, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’Inps entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto». In tal caso, il reddito del lavoro che prosegue va comunicato entro 30 giorni dalla richiesta di indennità.
L’istituto, già nella circolare 94/2015, indicava che «il soggetto beneficiario deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di Naspi se l’attività era preesistente».