Orario di lavoro, pause e riposi
Gentile cliente,
negli ultimi anni, il tema della flessibilità dell’orario di lavoro è diventato di grande importanza, come strumento in grado di rispondere alle sempre maggiori esigenze di conciliazione vita lavoro.
Quali sono i limiti e gli obblighi di riposo che devono essere sempre rispettati nella gestione del rapporto di lavoro?
L’art. 3, D.Lgs. n. 66/2003, stabilisce la durata del normale orario di lavoro in 40 ore settimanali fermo restando che i contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
La legge si “limita” a definire la durata massima, fermo restando che la contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) può stabilire una durata inferiore alle 40 ore settimanali.
L’art. 4, D.Lgs. n. 66/2003, definisce la durata massima dell’orario di lavoro, che non può comunque mai eccedere il limite di 48 ore settimanali comprese lo straordinario per ogni periodo di 7 giorni.
Sulla base di quanto previsto dalla norma:
- i contratti collettivi possono stabilire una durata massima settimanale dell’orario di lavoro;
- la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni.
L’ulteriore limite da considerare è il rispetto del riposo giornaliero disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 ovvero che fermo restando la durata normale dell'orario settimanale (40 ore settimanale o il diverso orario previsto dal contratto collettivo), il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
La norma (art. 8) stabilisce che qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore ha diritto ad una pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Finalità della pausa è il recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione dell’eventuale pasto anche in un’ottica di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
In mancanza di regolamentazione data dalla contrattazione collettiva, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Infine, l’art. 9 stabilisce che Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero e il riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.