Parità di genere, rapporto biennale entro il 30 settembre
Gentile Cliente,
Le aziende interessate dovranno inviare il rapporto biennale previsto dal Codice delle pari opportunità uomo-donna entro il prossimo 30 settembre. Il nuovo termine, previsto dal decreto interministeriale del 29 marzo, varrà però solo per il biennio 2020-2021. Per i bienni successivi, secondo quanto riferito nella news pubblicata il 4 aprile sul sito del ministero del Lavoro, si tornerà al tradizionale termine del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. L'obbligo è previsto dall'articolo 46 del Codice (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021, e riguarda le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti. Per le imprese con soglia dimensionale inferiore la scelta di redigere il rapporto è invece rimessa alla facoltà dei singoli.
Dopo le modifiche apportate dalla legge 162/2021, le informazioni da includere nel documento si presentano particolarmente ricche. Il rapporto biennale dovrà indicare il numero dei lavoratori occupati distinti per sesso, il numero degli eventuali lavoratori distinti per sesso assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato. Previste inoltre informazioni circa l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di qualsiasi altro beneficio, anche in natura, eventualmente riconosciuto. Si dovranno inoltre indicare le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, al fine di usufruire delle tutele giudiziarie previste. Non dovranno mancare informazioni sui processi di selezione e di reclutamento nonché sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale nonché sulle misure adottate per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un panel di informazioni piuttosto ampio, come si vede, ma si tenga presente che l'obiettivo della parità di genere (per il raggiungimento del quale il rapporto rappresenta uno strumento fondamentale), è considerato nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. Al punto da voler raggiungere, entro il 2026, un incremento di ben cinque punti nella classifica dell'indice elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige).
Il rapporto dovrà essere redatto esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il portale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una copia, unitamente alla ricevuta rilasciata dalla procedura, dovrà essere inviata dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Si ricorda che, in caso di mancata presentazione, segue l'invito a provvedere nel termine di 60 giorni. Se l'inottemperanza prosegue per oltre dodici mesi, si dispone la sanzione della sospensione per un anno dei benefici contributivi. La veridicità dei rapporti è verificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Si ricorda inoltre che, dopo l'approvazione del decreto legge Semplificazioni (decreto 77/2021), per accedere alle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal piano di ripresa e resilienza, è necessario produrre (a pena di esclusione) copia dell'ultimo rapporto biennale sulla parità di genere.