Preposti: chi sono, quali sono gli obblighi formativi e quale è la loro frequenza
Gentile Cliente,
Il preposto è colui che in base alle competenze professionali ed ai poteri gerarchici e funzionali, in azienda, sovraintende il lavoro di altri lavoratori. Il suo compito è, tra gli altri, quello di verificare che le attività vengano svolte nel rispetto delle direttive ricevute e che avvenga la loro corretta esecuzione.
Il suo compito principale, pertanto, risulta essere quello di verificare che i lavoratori rispettino le procedure aziendali e le norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A questo si aggiunge, tra l’altro, il dovere di segnalare immediatamente se vi siano attrezzature o impianti non a norma o dispositivi di protezione non adeguati al rischio ( si ricorda che tale obbligo ricade anche sul singolo lavoratore).
Nello svolgimento di tali funzioni, il preposto ha l’obbligo di intervenire per modificare un’attività lavorativa che non sia conforme, informando i lavoratori sui rischi presenti nello svolgimento non corretto delle mansioni e, nel caso il comportamento persista, interrompere l’attività lavorativa informando i diretti superiori.
Per poter svolgere in maniera adeguata questi ed ulteriori compiti, necessita di una conforme formazione rivolta sia agli obblighi di legge, che alle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, alla valutazione dei rischi del proprio contesto aziendale, ma anche a consone tecniche di comunicazione e di sensibilizzazione.
La formazione del preposto prevede un percorso iniziale di 8 ore (in aggiunta al corso sui rischi generici e sui rischi specifici delle mansioni svolte) ed un aggiornamento periodico di 6 ore.
Le modalità operative sono state stabilite da un Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 (repertorio n. 223) in cui viene specificato che l’aggiornamento risulta essere quinquennale.
Successivamente, nel dicembre 2021 il legislatore ha inserito all’interno del D.Lgs. n. 81/08 alcune integrazioni tra cui la previsione di un riassetto delle modalità operative attraverso l’emanazione di un nuovo Accordo della Conferenza permanete entro il giugno 2022 (che non ha ancor oggi visto la luce) e ha indicato che l’aggiornamento del preposto debba svolgersi in presenza con cadenza biennale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 7 del 2024, ha definitivamente chiarito che fino alla conclusione e approvazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la formazione obbligatoria per i preposti continua a seguire le tempistiche previste dall'ultimo accordo ufficiale. La periodicità biennale si potrà attuare esclusivamente in maniera subordinata e conseguenziale all’adozione del nuovo Accordo di prossima emanazione, rimanendo ad oggi l’aggiornamento della formazione dei preposti quinquennale.