Prestazioni occasionali nel settore turistico: nuovi limiti di utilizzo
Gentile Cliente,
Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, approvato lo scorso 22 Giugno al Senato) presta particolare attenzione al settore Turistico. Quest’ultima è dimostrata dall’introduzione dell’art. 37 del D.L. n. 48/2023, che non mette in discussione l’assetto delle prestazioni occasionali, ma che apporta modifiche in melius circa i limiti di utilizzo di tali prestazioni all’interno di una circoscritta area produttiva (quella, appunto, del turismo).
Tale articolo interviene, in particolare, su lato economico e sulla soglia occupazionale:
- Limite di € 15.000 per gli utilizzatori turistici
L’art. 37 interviene modificando l’art. 54-bis co. 1 lett. b) del D.L. n. 50/2017 e ammette che, limitatamente ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori possa essere innalzato fino ai 15.000 euro, in deroga alla soglia dei 10.000 euro stabilita per i restanti settori produttivi.
- Limite di n. 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lo stesso articolo modifica anche il comma 14, lettera a) dello stesso D.L. n. 50/2017, innalzando la soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale: anche in questo caso la deroga opera solo per i soggetti operanti nei medesimi settori, e innalza il limite ordinariamente previsto di 10 lavoratori a 25, subordinati e a tempo indeterminato, come dimensione massima aziendale per il ricorso alle prestazioni occasionali.