Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: novità del collegato lavoro
Gentile Cliente,
È in vigore dal 12 gennaio 2025 il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che apporta alcune modifiche ed integrazioni al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le principali novità riguardano:
- 1) Commissione Interpelli e Relazione Annuale: La Commissione Interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha come compito quello di rispondere a quesiti sulla normativa di sicurezza, avrà una nuova composizione: almeno la metà dei membri per ciascuna provenienza dovranno avere un profilo professionale giuridico. Inoltre, viene introdotta la Relazione Annuale: il Ministro del Lavoro dovrà, entro il 30 aprile di ogni anno, presentare una relazione annuale sullo stato della sicurezza, comunicando agli organi competenti gli interventi e programmi per migliorare le condizioni di lavoro.
- 2) Medico Competente: Le nuove disposizioni sono rivolte a verificare il mantenimento dei requisiti da parte del medico competente in merito alla formazione continua nell’ambito della medicina del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tale verifica deve avvenire da parte del Ministero della salute tramite i dati registrati all’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina. Il mantenimento di tali requisiti permette infatti ai medici di rimanere all’interno dell’elenco nazionale dei medici competenti consultabile dal sito stesso del Ministero della salute e suddiviso per regioni e province autonome. Novità anche per le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, nel caso di assenza da parte del lavoratore per motivi di salute superiore ai 60 giorni. Il medico competente può (e deve) rilasciare il giudizio di idoneità alla specifica mansione anche senza procedere alla visita medica, se non la ritiene necessaria. Infine, si prevede che il medico competente nel prescrivere accertamenti sanitari al lavoratore in fase di visita medica preventiva, tenga conto degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche già effettuati in precedenza e risultanti dalla copia della cartella sanitaria a sue mani, in modo tale da evitare il ripetersi di esami o indagini non necessari per il rilascio dell’idoneità alla specifica mansione.
- 3) Attività in Locali Sotterranei o Semi-Sotterranei: È ora consentito svolgere attività in tali ambienti solo se non vi siano emissioni nocive, sempre previo rispetto dei requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso vengano svolte attività in tali ambienti, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicarlo tramite PEC all’ufficio territorialmente competente dell’INL. Trascorsi trenta giorni dall’invio della mail PEC, i locali possono essere adibiti ad attività lavorativa, mentre nel caso l’INL richiedesse ulteriore documentazione, l’utilizzo dei locali viene consentito trascorsi trenta giorni dalla mail contenente le ulteriori informazioni richieste dall’organo di vigilanza, salvo divieto da parte dello stesso. Si rimane in attesa di circolare esplicativa INL sulla documentazione obbligatoria che sarà necessario allegare alla PEC, attestante i requisiti di idoneità.
- 4) Altre modifiche: Alcune modifiche sono invece formali, come l'aggiornamento delle modalità per gli accertamenti sulla tossicodipendenza e l'uso di alcol, e il cambiamento dell’organo competente per i ricorsi contro i giudizi di idoneità del medico competente, ora indirizzati alle ASL invece che agli organi di vigilanza.